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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1101 codice civile: Quote dei partecipanti

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali (1).

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi (2) della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Commento

Comunione: [v. Libro III, Titolo VII].

 

Quota: misura della partecipazione del singolo comunista alla contitolarità del diritto comune.

 

(1) Trattasi di presunzione che ammette prova contraria [v. 2727]; le quote sono infatti diseguali in tutte le ipotesi in cui sono diversamente ripartite tra i partecipanti alla comunione dal titolo o dalla legge.

 

(2) Il secondo comma proporziona i vantaggi ed i pesi del compartecipe alle quote dominicali. I vantaggi comprendono le modificazioni ed innovazioni che comportano aumento di valore della cosa comune. Il concetto di peso ricomprende qualsiasi obbligo di natura patrimoniale che incombe sul comproprietario del bene.

Giurisprudenza annotata

Comunione e condominio

In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ. Cassa con rinvio, App. Salerno, 15/02/2008

Cassazione civile sez. II  18 giugno 2014 n. 13885  

 

Nella lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.; nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore.

Cassazione civile sez. II  18 giugno 2014 n. 13885  

 

L’assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli art. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l’assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell’ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti.

Tribunale Milano sez. IV  10 ottobre 2013 n. 12627

 

In materia di comunione ordinaria, a differenza del condominio negli edifici, la misura della partecipazione, in mancanza di diversa determinazione convenzionale, è stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote, per cui l'assemblea dei partecipanti alla comunione non ha il potere di determinare in via provvisoria le quote di contribuzione di ciascun comunista alle spese comuni. Nel caso di comunione ereditaria, in particolare, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria. (Cassa App. Roma 23 gennaio 2009 n. 237/08).

Cassazione civile sez. II  20 maggio 2011 n. 11264  

 

Mentre in tema di ripartizione delle spese condominiali è consentito all'assemblea di determinare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, in via provvisoria delle quote (millesimi) di partecipazione alle spese comuni, al contrario l'assemblea dei comunisti non ha il potere di determinare in via provvisoria le singole quote di contribuzione dei partecipanti alla comunione alle spese comuni, giacché la misura di tale contribuzione, ove non stabilita dal titolo, è prevista, in via paritaria, dall'art. 1101 c.c.

Cassazione civile sez. II  20 maggio 2011 n. 11264  

 

L'assemblea dei partecipanti alla comunione non ha il potere di determinare in via provvisoria le quote di contribuzione di ciascun comunista alle spese comuni, giacché la misura di tale contribuzione, ove non stabilita dal titolo, è determinata direttamente dall'art. 1101 c.c. in misura paritaria.

Cassazione civile sez. II  20 maggio 2011 n. 11264  

 

 

Edilizia ed urbanistica

La stipulazione con il comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'Amministrazione - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al comune delle opere di urbanizzazione e la destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti.

Cassazione civile sez. I  26 aprile 2010 n. 9941  

 

La stipulazione con il Comune di una convenzione di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario - con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione - da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e la destinazione di talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti.

Cassazione civile sez. I  26 aprile 2010 n. 9941  

 



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