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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1117-quater codice civile: Tutela delle destinazioni d’uso

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



In caso di attività (1) (2) che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso (3) delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie (4). L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136.

Commento

Amministratore: [v. 1129]; Assemblea: [v. 1129].

 

(1) Art. inserito ex l. 11-12-2012, n. 220 (Riforma del condominio) (art. 2), in vigore dal 18-6-2013 (art. 32, l. cit.).

 

(2) Per quanto riguarda le attività atte ad incidere negativamente sulla destinazione d’uso di una parte comune, ad es. è da ritenersi tale l’apertura, da parte di un condomino, di un varco nel muro di cinta dell’edificio per mettere in contatto diretto la corte di sua proprietà con la strada pubblica.

 

(3) V. art. 1117ter nota (2).

 

(4) La competenza è del giudice di pace ex art. 7, c. 4, c.p.c.

 

La norma contiene una specifica procedura contro un’eventuale attività contraria alle destinazioni d’uso da parte del singolo condomino.

La procedura, attivabile dall’amministratore o dai singoli condomini, può così riassumersi:

-  atto di diffida;

-  in caso di inottemperanza alla diffida, convocazione dell’assemblea con oggetto la tutela delle destinazioni d’uso;

- tutela davanti all’autorità giudiziaria.



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