Questo sito contribuisce alla audience di

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1122-ter codice civile: Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni (1) dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (2).

Commento

Parti comuni: [v. 1117bis].

 

(1) Art. inserito ex l. 11-12-2012, n. 220 (Riforma del condominio) (art. 7), in vigore dal 18-6-2013 (art. 32, l. cit.).

Cfr. d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (Codice privacy).

 

La norma, inserita dalla legge di riforma, definisce la maggioranza necessaria per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: la questione aveva determinato incertezze nella prassi e la richiesta di un intervento da parte del Legislatore. Adesso, le eventuali restrizioni della privacy dei condomini potranno essere regolamentate da essi stessi.



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA