Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1122-ter codice civile: Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni (1) dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (2).
Commento
Parti comuni: [v. 1117bis].
(1) Art. inserito ex l. 11-12-2012, n. 220 (Riforma del condominio) (art. 7), in vigore dal 18-6-2013 (art. 32, l. cit.).
Cfr. d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (Codice privacy).
La norma, inserita dalla legge di riforma, definisce la maggioranza necessaria per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: la questione aveva determinato incertezze nella prassi e la richiesta di un intervento da parte del Legislatore. Adesso, le eventuali restrizioni della privacy dei condomini potranno essere regolamentate da essi stessi.