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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1124 codice civile: Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

In tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'articolo 1224 del Cc, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal comma 1 dell'articolo 1224 del Cc hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta.

Cassazione civile sez. II  30 aprile 2014 n. 9510  

Comunione e condominio

In caso di comunione di beni, le spese sostenute per lavori di manutenzione, accertate da ctu, vanno suddivise dai comproprietari ai sensi dell’art. 1124 c.c.

Tribunale Savona  26 aprile 2014

L’art. 1124 c.c., come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220, si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all’installazione ex novo di un nuovo ascensore.

Tribunale Torino sez. fer.  28 agosto 2013

In presenza di un condominio le scale sono oggetto di proprietà comune solo se il contrario non risulta dal titolo e comprendono le murature che le delimitano, assolvano omeno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Del resto nel condominio non esiste un bene necessariamente comune, atteso che anche per il muro portante sussiste la possibilità di proprietà esclusiva da parte di un condomino.

Cassazione civile sez. II  27 marzo 2013 n. 7754  

In materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore (come nella specie) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

Cassazione civile sez. II  23 dicembre 2011 n. 28679  

Non è tenuto a contribuire alle spese per i lavori di rifacimento dell'ascensore il condomino proprietario di unità immobiliari adibite a negozi, con accesso diretto ed indipendente esclusivamente dall'esterno, prive di cantina e con nessuna possibilità di utilizzare l'androne e le scale comuni. (Fattispecie nella quale è anche risultato che, per espressa previsione del regolamento condominiale, i suddetti locali non partecipavano alle spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto).

Tribunale Parma  10 maggio 2011 n. 559  

In ordine alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione relative all'ascensore destinato all'uso comune di un edificio in condominio, va applicata - in mancanza di una specifica disposizione di legge al riguardo, ed identica essendone la ratio - la regola dettata dall'art. 1124 c.c. per le scale del fabbricato. Tali spese vanno, di conseguenza, ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Tribunale Salerno sez. I  10 settembre 2010 n. 1995  

In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma 2 c.c.

Cassazione civile sez. un.  09 agosto 2010 n. 18477  

L'impugnazione della delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione e, in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137, c.c., occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Ciò premesso, le spese relative all'ascensore, salvo quelle che comportino innovazione, vanno ripartite, in analogia a quelle per le scale, come previsto dall'art. 1124, c.c., salvo convenzione che attribuisca le spese in misura diversa. In questo caso, ritenuto che la finalità di sicurezza non fa venir meno la natura manutentiva dell'intervento di adeguamento dell'ascensore, va rilevato che, per le spese inerenti all'ascensore, il regolamento condominiale ha rimandato alle tabelle millesimali n.2 relative agli esborsi per la prima metà delle scale e l'ascensore, e n. 4 per quelli per la seconda metà ascensore. Pertanto, sussistendo la violazione delle norme regolamentari decise per la ripartizione delle spese per l'ascensore, sul punto la delibera va annullata. Diversamente va opinato per l'impugnazione avente ad oggetto l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza dell'impianto elettrico, trattandosi di intervento sulla parte comune dell'edificio, e soggetto alla ripartizione della spesa secondo la tabella n. 1 che espressamente menziona "la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di esercizio delle condutture principali di acqua, gas, corrente elettrica". La spesa in questione, infatti, riguarda l'impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell'art. 1117 n. 3, c.c., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio. Neppure, può trovare applicazione l'art. 1123, comma 2, c.c., secondo l'argomento che i locali a piano terra del condomino non sono stati interessati dai lavori di adeguamento. Anche tale doglianza è infondata, in quanto la norma citata può trovare applicazione solo con riferimento alle spese attinenti a quelle parti od a quei servizi comuni che per loro natura sono destinate a fornire utilità diversa ai singoli condomini, il che non si può dire con riferimento all'impianto elettrico condominiale. A ciò aggiungasi la necessità che i condomini siano messi al corrente delle questioni da trattare in assemblea, la quale, discende dal disposto di cui all'art. 1105, 3 comma, c.c., applicabile al caso di specie in virtù del richiamo di cui all'art. 1139, c.c. Infatti, se pure ai fini della validità della delibera non è necessaria un'analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, tuttavia occorre almeno che siano resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da affrontare.

Tribunale Bari sez. III  14 giugno 2010 n. 2123



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