Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1139 codice civile: Rinvio alle norme sulla comunione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Commento
Comunione in generale: [v. Libro III, Titolo VII, Capo I].
Le norme sulla comunione non trovano applicazione in tema di condominio, non solo ove vi sia una disposizione espressa che regoli il caso, ma anche quando, pur in assenza di una regola espressa, la norma sulla comunione si ponga in contrasto con i principi che regolano il condominio.
Giurisprudenza annotata
Comunione e Condominio
Va riconosciuta all'amministratore del condominio la legittimazione passiva nelle controversie risarcitorie promosse da un condomino che si assuma danneggiato per effetto di modifiche apportate alla sua proprietà a seguito di lavori di ricostruzione disposti dal condominio in conseguenza degli eventi sismici di cui alla l. n. 219 del 1981. Pertanto, la presenza in giudizio dell'amministratore esclude la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i singoli condomini.
Cassazione civile sez. II 07 agosto 2014 n. 17767
In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ. Cassa con rinvio, App. Salerno, 15/02/2008
Cassazione civile sez. II 18 giugno 2014 n. 13885
Nella lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.; nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore.
Cassazione civile sez. II 18 giugno 2014 n. 13885
Ai sensi dell'art. 1108, comma 3, c.c. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti - e, quindi, della totalità dei condomini - per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze - autorizzare l'amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni. Conferma App. Napoli 20 giugno 2006, n. 2072
Cassazione civile sez. II 16 gennaio 2014 n. 821
Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l'attore abbia domandato l'annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell'avviso di convocazione, di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull'accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio. Rigetta, App. Milano, 08/01/2007
Cassazione civile sez. II 24 aprile 2013 n. 10053