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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1180 codice civile: Adempimento del terzo

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo (1), anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (2).

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione (3).

Commento

Prestazione: [v. 1174].

 

Terzo: soggetto che adempie l’obbligazione pur non essendo debitore, né suo rappresentante [v. Libro IV, Titolo II, Capo VI], ausiliario o sostituto.

 

(1) Il terzo può agire di iniziativa propria (es.: il padre che paga un debito del figlio), oppure su accordo con il debitore (es.: in base ad un accollo interno [v. 1273]), o anche contro la volontà di questo.

 

(2) L’interesse del creditore all’adempimento personale del debitore si ha in quelle obbligazioni (infungibili) in cui rilevano le qualità personali e la competenza tecnica del debitore (es.: l’appalto per la costruzione di un edificio).

 

(3) Il debitore può evitare l’adempimento del terzo solo adempiendo personalmente: infatti, la semplice opposizione lascia il creditore libero di scegliere tra rifiutare o accettare la prestazione del terzo.

 

Il terzo ha il potere di adempiere, ma non il diritto, tant’è che il debitore può opporsi al suo adempimento.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Ai sensi dell'art. 1180, comma 2, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.

Cassazione civile sez. II  30 gennaio 2013 n. 2207  

 

Il terzo che, senza tuttavia essere surrogato, abbia adempiuto ex art. 1180 c.c. l’obbligazione di pagamento del prezzo di un contratto di compravendita poi risolto per inadempimento dell’acquirente, non può agire nei confronti del venditore (art. 1458 c.c.) né dell’acquirente (in surrogazione), sicché ha a propria disposizione solo la generale azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per evitare che il venditore, nei cui confronti è venuta meno la causa del credito, si arricchisca in suo danno di quanto corrisposto in adempimento della obbligazione altrui.

Tribunale Modena sez. I  16 marzo 2012 n. 504  

 

La dichiarazione con cui un soggetto diverso dal debitore manifesta al creditore la disponibilità ad adempiere le prestazioni ineseguite non integra gli estremi dell'adempimento del terzo.

Cassazione civile sez. II  09 novembre 2011 n. 23354

 

L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., si realizza allorquando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente, il pagamento di quanto dovuto al creditore ovvero quella diversa prestazione dedotta in obbligazione. Ne consegue che l'adempimento del terzo deve avere carattere specifico e conforme all'obbligazione del debitore e non può, dunque, consistere in una generica disponibilità ad adempiere, tanto più se riguardi una non meglio specificata prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva escluso che si potesse configurare un adempimento del terzo nella dichiarazione stragiudiziale di disponibilità al pagamento delle prestazioni del debitore cedente nei confronti del creditore ceduto effettuata dai cessionari del contratto anzidetto).

Cassazione civile sez. II  09 novembre 2011 n. 23354  

 

 

Successioni

In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Cassazione civile sez. II  27 agosto 2012 n. 14666  

 

Il pagamento di uno o più debiti lasciati dal defunto può comportare accettazione tacita di eredità solo quando è fatto con beni o danaro prelevati dall'asse. Quando, invece, è fatto con danaro proprio non rappresenta in sé un atto sintomatico della volontà di accettare l'eredità, poiché la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) esclude che si tratti di un atto che il chiamato "non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede" (art. 476 c.c.).

Tribunale Modena sez. I  16 maggio 2012 n. 818  

 

 

Fallimento

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza — contenuta nei limiti della ragionevolezza — del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poiché essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 c.p.c., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori.

Cassazione civile sez. VI  22 febbraio 2012 n. 2674  

 

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che, attraverso tali atti, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma — senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento — ha adempiuto, in qualità di terzo fideiussore, l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

Cassazione civile sez. I  14 febbraio 2011 n. 3583  

 

 

Lavoro subordinato

In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1180 c.c., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell'altrui debito, atteso che, nell'ipotesi di pagamento di indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli art. 1180 e 2036 c.c. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione (con le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 2036 c.c.), anche il pagamento effettuato per errore.

Cassazione civile sez. lav.  15 novembre 2011 n. 23844  

 

Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell’intervenuta abrogazione ad opera dell’art. 85, comma 1, lett. c) d.lg. 276/2003 - i primi tre commi dell’art. 1 l. 1369/1960 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui gli stessi lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio esclude una responsabilità concorrente dell’interposto, ma viene ad escludere altresì, con riguardo al disposto di cui all’art. 1180, comma 1, c.c., anche l’effetto liberatorio del pagamento del terzo quale deve ritenersi l’interposto.

Cassazione civile sez. lav.  23 settembre 2010 n. 20143  

 

 

Previdenza ed assistenza

In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro fittizio con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; tuttavia, in caso di pagamenti di contributi effettuati da costui, deve affermarsi l'irripetibilità da parte dello stesso dei contributi già versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell'art. 2036 c.c.) la scusabilità dell'errore sulla identità dell'effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell'ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

Cassazione civile sez. lav.  23 settembre 2010 n. 20143  

 

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora i contributi previdenziali siano stati versati da soci di una società cooperativa che si sia fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro subordinato in realtà svolto alle dipendenze d'altro soggetto, il versamento eseguito non estingue l'obbligo contributivo dell'effettivo datore di lavoro che non può invocare ai sensi dell'art. 1180 c.c. l'adempimento dell'obbligo del terzo mentre i lavoratori (soci della cooperativa) hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essi indebitamente ritenuto.

Cassazione civile sez. lav.  22 luglio 2010 n. 17223  

 

Qualora i contributi previdenziali siano stati versati all'Inps da soci di una cooperativa e successivamente il giudice accerti l'interposizione fittizia della società nel rapporto di lavoro subordinato, in realtà svolto alle dipendenze di un altro soggetto, il suddetto versamento non estingue l'obbligo contributivo gravante su quest'ultimo; infatti, questo rapporto obbligatorio è diverso, per i soggetti e per la causa, da quello erroneamente ritenuto dai lavoratori, i quali hanno diritto alla ripetizione dell'indebito. Non è perciò invocabile dal vero datore di lavoro l'art. 1180 c.c., che, disciplinando l'adempimento del terzo, si riferisce a un unico rapporto di lavoro, estinto da persona diversa dal debitore.

Cassazione civile sez. lav.  22 luglio 2010 n. 17223  

 

Gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull’appaltante (o interponente), sicché non può configurarsi una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio esclude una responsabilità concorrente dell’interposto, ma non impinge, sulla norma dell’art. 1180, comma 1, c.c. relativa all’effetto liberatorio del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l’interposto, e sulla norma di cui all’art. 2036 relativa alla irripetibilità da parte dello stesso delle somme corrisposte in esito a tale pagamento, non essendo possibile ritenere la scusabilità dell’errore sulla identità dell’effettivo debitore.

Cassazione civile sez. lav.  14 luglio 2010 n. 16547  

 

Alla luce del disposto di cui all’art. 1180 c.c. deve ritenersi che l’obbligazione può essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo; con riferimento ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio (appaltatore o interposto), l’irripetibilità da parte dello stesso dei contributi già versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell’art. 2036 c.c.) la scusabilità dell’errore sulla identità dell’effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell’ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente. In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio.

Cassazione civile sez. lav.  14 luglio 2010 n. 16547  

 

In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tuttavia, è fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, dovendo trovare applicazione l'art. 1180 comma 1 c.c. atteso che si versa in ipotesi di pagamento di debito altrui ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione. Ne consegue che, ove i contributi, siano stati versati all'ente previdenziale dal datore di lavoro apparente, detto pagamento, come pure la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, è irripetibile, non potendosi considerare scusabile l'errore sull'identità dell'effettivo debitore da parte di cui che è corresponsabile della violazione, sanzionata a titolo contravvenzionale, dell'art. 1 l. 1369/1960.

Tribunale Novara sez. lav.  08 giugno 2010 n. 10  

 



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