Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1217 codice civile: Obbligazioni di fare

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore é costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso (1).
Commento
Prestazione: [v. 1174]; (Offerta per) intimazione: [v. 1209].
(1) V. note (1) e (2) sub art. 1214.
Giurisprudenza annotata
Lavoro subordinato
In caso di annullamento del trasferimento di azienda, ove il lavoratore abbia costituito in mora il datore di lavoro offrendo le proprie prestazione, pur avendo reperito altra occupazione e lavorando per altro datore di lavoro, il risarcimento spettante può essere solo quello rapportato alle retribuzioni eventualmente perdute.
Cassazione civile sez. lav. 11 settembre 2014 n. 19218
Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l'inapplicabilità degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970, benché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. Il lavoratore cessato dal servizio, non ha quindi l'onere di attivarsi entro il termine di decadenza dettato con esclusivo riferimento alle ipotesi di impugnativa del licenziamento, ma può far valere, con azione di mero accertamento, i diritti conseguenziali alla perdurante sussistenza del rapporto - di eseguire la prestazione lavorativa, riprendendo il servizio, e di ricevere le prestazioni patrimoniali - e richiedere, in caso di impossibilità della prestazione per ingiustificato rifiuto del datore di lavoro, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c., costituendo in mora il datore di lavoro, nelle forme di cui all'art. 1217 c.c., con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione.
Cassazione civile sez. VI 26 settembre 2013 n. 22057
Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 l. n. 604/1966 non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della cosiddetta tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre tenendo presente che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva l'offerta della prestazione lavorativa.
Cassazione civile sez. lav. 11 luglio 2011 n. 15165
In tema di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il lavoratore cessato dal servizio, per il quale non sussiste l'onere di attivarsi entro il termine di decadenza dettato con esclusivo riferimento alle ipotesi di impugnativa del licenziamento, può far valere, con azione di mero accertamento, i diritti conseguenziali alla perdurante sussistenza del rapporto - di eseguire la prestazione lavorativa, riprendendo il servizio, e di ricevere le prestazioni patrimoniali - e richiedere, in caso di impossibilità della prestazione per ingiustificato rifiuto del datore di lavoro, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale art. 1223 c.c., costituendo in mora il datore di lavoro, nelle forme di cui all'art. 1217 c.c., con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione. (Nella specie. la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, con motivazione adeguata, aveva identificato la messa in mora, tramite l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione, con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio).
Cassazione civile sez. lav. 27 maggio 2009 n. 12333
Laddove il termine apposto dal datore ai vari contratti risulti nullo, il dipendente che vede il suo rapporto di lavoro conv. in tempo indeterminato ha diritto alla rifusione dei danni subiti a causa dell'impossibilità della prestazione. L'ammontare del risarcimento (in via generale) corrisponde alle retribuzioni maturate dal momento in cui l'addetto mette a disposizione dell'azienda le proprie energie lavorative.
Cassazione civile sez. lav. 27 maggio 2009 n. 12333
In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l'onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l'adempimento è appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione.
Cassazione civile sez. lav. 27 marzo 2009 n. 7524
In merito alla determinazione della situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, occorre osservare che il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla - in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione - soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c., non essendo applicabili in via analogica le disposizioni di cui alla l. n. 604/66 e l'art. 18 l. n. 300/70 e non potendo neppure ritenersi che non occorra la messa in mora, reputando, in contrasto con gli art. 1206 e 1217, c.c., che l'offerta della prestazione coincida con l'interesse all'esecuzione ed alla controprestazione.
Cassazione civile sez. lav. 03 ottobre 2008 n. 24592
Poste italiane
Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato dei dipendenti postali, ove l'azienda abbia comunicato la risoluzione del rapporto in relazione alla clausola contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo che ne prevede la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, non è configurabile un vero e proprio licenziamento, in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il proprio comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato. Ne consegue che, ritenuta la nullità di detta clausola e in assenza di un valido recesso, deve ritenersi che il rapporto di lavoro continui inalterato senza altro onere per il lavoratore, se non quello di offrire la disponibilità della propria prestazione, mediante la messa in mora.
Cassazione civile sez. lav. 30 aprile 2010 n. 10527