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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1218 codice civile: Responsabilità del debitore

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il debitore che non esegue esattamente (1) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova (2) che l’inadempimento o il ritardo (3) è stato determinato da impossibilità (4) della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (5) (6).

Commento

Impossibilità non imputabile al debitore: [v. 1207].

 

Inadempimento: si ha quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo o inesatto.

 

Risarcimento del danno: è l’obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento o il fatto illecito non si fosse verificato [v. anche 2058].

 

(1) È il caso dell’inesatto adempimento: la prestazione è adempiuta, ma in modo inesatto, cioè non conforme a quanto previsto (es.: un appaltatore che costruisce una casa in modo non conforme al progetto pattuito).

 

(2) Il creditore dovrà provare l’esistenza di una obbligazione inadempiuta, mentre sarà il debitore a dover provare che l’inadempimento è avvenuto senza sua colpa.

 

(3) In caso di ritardo, l’inadempimento è solo temporaneo: la prestazione viene eseguita in un tempo successivo a quello concordato, arrecando un danno al creditore.

 

(4) Se l’impossibilità della prestazione non dipende da causa imputabile al debitore, l’obbligazione è estinta e il debitore è liberato.

 

(5)  L'art. 1176 obbliga il debitore ad adempiere con una diligenza media (diligenza del buon padre di famiglia), senza imporgli di fare tutto il possibile per evitare l’inadempimento. Ne risulta, quindi, che il debitore, nell’adempiere, non è tenuto ad adoperarsi fino al limite dell’impossibile, ma solo nei limiti della diligenza e della correttezza. In altri termini, il debitore è responsabile per inadempimento solo se vi è sua colpa.

 

(6) La responsabilità del debitore può essere esclusa (o limitata) anche quando il debitore non adempia perché l’esecuzione della prestazione avrebbe comportato, da parte sua, un impiego di mezzi e di energie esageratamente sproporzionato rispetto alla natura della prestazione stessa; in base al principio di buona fede [v. 1175], il creditore non può, quindi, esigere una prestazione che richieda al debitore uno sforzo eccessivo.

 

Giurisprudenza annotata

Responsabilità civile

In materia di responsabilità medica, con il ricovero per un intervento programmato, il medico conclude con il paziente un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, da cui conseguono obblighi non solo 'lato sensu' alberghieri, ma anche di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente, di conseguenza a ciò, ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche 'di fiducia' dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Milano sez. I  03 dicembre 2014 n. 14401  

L'omessa sottoposizione del paziente ad esame neurologico integra responsabilità professionale di un sanitario per aver tenuto una condotta non conforme a prudenza, diligenza e perizia nella valutazione delle condizioni cliniche del paziente quando dai dati clinici ed anamnestici (quali ipostenia e senso di bruciore in fossa iliaca destra), tipici del deficit neurologico a livello dorsale, si rendeva necessaria una valutazione in sede neurologica (nella specie l'effettuazione della risonanza magnetica avrebbe messo in luce l'ernia D9-D10 che avrebbe dato luogo a tempestivo intervento chirurgico, per cui si sarebbero evitati i successivi danni neurologici al paziente quali paraplegia spastica).

Tribunale Milano sez. I  03 dicembre 2014 n. 14402  

Il sanitario è responsabile dell'esito dell'intervento operatorio (nella specie: rinosettoplastica funzionale) per aver tenuto una condotta non conforme a diligenza, prudenza e perizia nella procedura chirurgica anche in assenza di prova da parte del medico di specifici accadimenti verificatisi nel periodo post operatorio che avrebbero inciso sulla patologia del paziente (nella specie una paziente si era sottoposta ad un intervento chirurgico per risolvere la deviazione del setto nasale, a distanza di un mese dall'intervento si è scoperto che il problema perdurava).

Tribunale Milano sez. I  03 dicembre 2014 n. 14401  

Affinché la struttura sanitaria sia responsabile per non aver informato esaustivamente il paziente dei possibili rischi dell'intervento cui andrà a sottoporsi, in caso in cui il contenuto del consenso non sia esaustivo ma riporti solo la mera descrizione della procedura senza alcuna descrizione delle possibili complicanze, è necessario provare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stato informato delle suddette complicanze.

Corte appello Milano sez. I  01 dicembre 2014 n. 1458  

Locazione di cose

Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno previste dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata (nella specie, per adibirlo ad abitazione di familiari), hanno fondamento contrattuale, sicché incombe sul locatore l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili, ai sensi degli art. 1218 e 2697 codice civile. Cassa con rinvio, App. Palermo, 26/03/2010

Cassazione civile sez. III  07 novembre 2014 n. 23794  

Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno previste dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata (nella specie, di adibirlo ad abitazione di familiari), hanno fondamento contrattuale e incombe dunque sullo stesso locatore l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili, ai sensi degli art. 1218 e 2697 c.c..

Cassazione civile sez. III  07 novembre 2014 n. 23794  

Sanità pubblica

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Milano sez. I  04 novembre 2014 n. 13015  



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