Questo sito contribuisce alla audience di

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1220 codice civile: Offerta non formale

codice-civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente (1) ha fatto offerta della prestazione (2) dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo (3).

Commento

Mora (del debitore): [v. 1219].

 

Offerta non formale: atto mediante il quale il debitore, senza le formalità previste dagli artt. 1208 ss. per la costituzione in mora del creditore, mette la prestazione a disposizione del creditore.

 

(1) Prima del definitivo inadempimento.

 

(2) L’offerta dev’essere seria e completa, tale da porre a disposizione del creditore la prestazione dovuta, in modo che dipenda da lui soltanto il conseguimento o meno della stessa.

 

(3) V. nota (1) sub art. 1206.

 

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 cod. civ. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi in tema di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l'offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l'offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall'invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto). Cassa con rinvio, App. Brescia, 02/08/2007

Cassazione civile sez. III  14 agosto 2014 n. 17975  

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 c.c. così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa.

Cassazione civile sez. III  11 febbraio 2014 n. 3023  

In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese).

Cassazione civile sez. III  27 novembre 2012 n. 21004  

Qualora la domanda di mora credendi non sia stata formulata nel giudizio di merito, ma solo in cassazione, la stessa non può ritenersi ritualmente proposta, ma il comportamento del creditore che ha rifiutato l'offerta non formale di pagamento del corrispettivo, assume rilievo al fine di escludere la mora solvendi.

Cassazione civile sez. II  26 novembre 2012 n. 20889  

Locazione di cose

L'offerta non formale di riconsegna dell'immobile, illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, secondo il disposto del citato art. 1220, onde essa è per questo aspetto parificabile all'offerta formale, pur non determinando la mora del creditore per gli effetti previsti dagli artt. 1206 e seguenti c.c.; l'esclusione della mora del conduttore rende inapplicabile l'obbligo di pagare ai locatori il corrispettivo convenuto.

Cassazione civile sez. III  31 luglio 2013 n. 18322

In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli art. 1216 e 1209, comma 2, c.c., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 c.c. Rigetta, App. Catanzaro, 24/05/2006

Cassazione civile sez. III  20 giugno 2013 n. 15433  

In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. Rigetta, App. Napoli, 22/02/2007

Cassazione civile sez. III  24 maggio 2013 n. 12977  

Se il conduttore di un'unità immobiliare presenta un'offerta non formale ma seria ed affidabile di restituzione del bene, anche molto tempo dopo la scadenza del contratto di locazione, il locatore non può chiedere il pagamento dei canoni ed il risarcimento del danno per il periodo di tempo che va dalla presentazione dell'offerta inizialmente rifiutata alla presa in consegna dell'immobile medesimo.

Cassazione civile sez. III  27 novembre 2012 n. 21004  



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube