Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1335 codice civile: Presunzione di conoscenza

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (1).
Commento
Proposta: [v. 1326]; Accettazione: [v. 1326]; Revoca: [v. 1328].
(1) La norma si riferisce in generale a tutti gli atti recettizi [v. 1334] (e particolarmente alla proposta, all’accettazione e alla loro revoca) i quali producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. Data la difficoltà di fornire la prova che il destinatario abbia avuto notizia di tali atti, il legislatore ha stabilito una presunzione legale di conoscenza, reputando conosciuti gli atti recettizi nel momento in cui pervengono all’indirizzo (es.: residenza, domicilio, sede dell’impresa) del destinatario. Questa presunzione può essere superata se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti
L'art. 1326, primo comma, c.c. deroga in parte all'art. 1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l'accettazione, ove diretta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza (fattispecie relativa alla compravendita di un immobile in cui il venditore aveva accettato la proposta dell'acquirente comunicando la sua adesione all'agenzia immobiliare).
Cassazione civile sez. II 09 dicembre 2014 n. 25923
La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Ne consegue che, laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice, tale presunzione non opera, in quanto sarebbe eccessivamente gravoso per il destinatario l'onere della prova della impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione. Rigetta, App. Catania, 04/05/2007
Cassazione civile sez. III 25 settembre 2014 n. 20167
In assenza di qualsiasi prova contraria, la comunicazione dell’accettazione della proposta deve ritenersi perfettamente valida ed efficace nei confronti della proponente, pertanto la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione “iuris et de iure” di avvenuto ricevimento dell’atto.
Tribunale Roma sez. X 06 giugno 2014 n. 12481
In tema di conclusione del contratto, il silenzio può assumere valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (nella specie, la Suprema corte ha escluso, nell'ambito di una transazione, che la manifestazione implicita del consenso possa desumersi dalla mera riscossione della somma offerta). Conferma App. Lecce 28 marzo 2007
Cassazione civile sez. III 14 maggio 2014 n. 10533
In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, si è ritenuto che il silenzio di un istituto di credito, seguito ad una proposta transattiva formulata da un correntista mediante una missiva, non avesse i caratteri di accettazione della proposta, di cui agli artt. 1326, primo comma, e 1335 c.c.). Rigetta, App. Lecce, 28/03/2007
Cassazione civile sez. III 14 maggio 2014 n. 10533
Tributi locali
In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova. Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 15/05/2012
Cassazione civile sez. VI 02 ottobre 2014 n. 20786
Atto amministrativo
La trasmissione dell'atto a mezzo lettera raccomandata costituisce (anche in mancanza di avviso di ricevimento) prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale mediante la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo all'indirizzo del destinatario e di conoscenza dell'atto. Conferma TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2939 del 2009
Consiglio di Stato sez. V 04 agosto 2014 n. 4140
Imposte
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 20/03/2007
Cassazione civile sez. trib. 04 luglio 2014 n. 15315