Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1338 codice civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto (1), non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Commento
Parte: [v. 1321]; Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Risarcimento del danno: [v. 1218]; Colpa: [v. 1229].
(1) Si ritiene in colpa il contraente che ignora le cause d’invalidità previste direttamente dalla legge. Per invalidità s’intende sia la nullità [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI] che l’annullabilità [v. Libro IV, Titolo II, Capo XII], ma non l’inesistenza o inefficacia del contratto, salvo la comunicazione della probabilità di avveramento della condizione risolutiva [v. 1353].
Incorre in tale tipo di responsabilità la parte che viola l’obbligo d’informazione circa le cause d’invalidità, quando l’altra parte abbia confidato senza colpa nella validità del contratto.
Giurisprudenza annotata
Responsabilità civile
La responsabilità di tipo precontrattuale da violazione dei doveri di correttezza e di informazione di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. - da inquadrare in ogni caso nell'ambito della responsabilità extracontrattuale - comporta che la prova dei relativi danni spetti alla parte che si ritenga lesa.
T.A.R. Napoli (Campania) sez. VII 07 aprile 2014 n. 1996
Anche gli enti pubblici possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 c.c., laddove abbiano ingenerato legittimi affidamenti, che poi non sono stati rispettati. In tal caso, si verifica una lesione non ad un interesse legittimo, bensì al diritto soggettivo alla libertà negoziale di coloro che sono entrati in trattative con l'ente.
T.A.R. Firenze (Toscana) sez. I 05 marzo 2014 n. 418
In termini generali, la responsabilità cd. precontrattuale - che trova il suo paradigma normativo negli artt. 1337 e 1338 c.c. - è stata identificata come l'istituto che tende a tutelare la libertà negoziale della parte, mettendola al sicuro da coartazioni od inganni incidenti sulle proprie determinazioni negoziali (art. 1337 c.c.), ovvero preservandola da trattative che si rivelino inutili, in quanto conducano alla stipulazione di un contratto invalido (art. 1338 c.c.). In presenza di tale esigenza, normativamente tutelata, scatta a carico delle parti coinvolte nelle trattative contrattuali l'obbligo di agire secondo buona fede, che si snoda attraverso i corollari del dovere di informazione, di chiarezza, di segreto e di adoperarsi per garantire la validità e l'efficacia del negozio da stipulare.
T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV 11 luglio 2013 n. 2005
La posizione dell'imprenditore, che abbia fatto legittimo affidamento sull'aggiudicazione dell'appalto e sulla successiva stipulazione del contratto e che ne ignorasse, senza sua colpa, una causa di invalidità, è specificamente presa in considerazione dall'art. 1338 c.c. con la conseguenza che, in caso di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto, è configurabile a carico dell'Amministrazione appaltante la responsabilità contrattuale prevista dalla norma per avere generato nell'impresa, dal momento dell'aggiudicazione, l'incolpevole affidamento di considerare valido ed efficace il contratto di appalto, nonché per non averla tutelata anche con il dovere d'informazione, e quello di astenersi dalla stipulazione del negozio che doveva sapere essere invalido, rientrando nei suoi poteri conoscere le cause dell'illegittima aggiudicazione. (Annulla Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 70 del 2012).
Consiglio di Stato sez. III 18 gennaio 2013 n. 279
La violazione dei doveri di correttezza - ai quali l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, per effetto dei principi che presiedono all'esercizio della discrezionalità sanciti dall'art. 97 cost. ed anche attraverso il richiamo alla particolare tipologia dei doveri di lealtà, correttezza e reciproca informazione, ai quali sono tenuti i contraenti secondo le "regole" affermate dagli art. 1337 e 1338 c.c. - legittima la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla responsabilità precontrattuale. (Conferma Tar PA 146/ 2011).
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 18 ottobre 2012 n. 964
Obbligazioni e contratti
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance", che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Tribunale Milano sez. XII 28 febbraio 2014 n. 2902
Nei contratti a prestazioni corrispettive, condizioni necessarie per chiedere, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento, sono il mancato, tardivo o inesatto adempimento della prestazione imputabile ad una delle parti e la non scarsa importanza dell’inadempimento con riguardo all’interesse dell’altra parte. Per la valutazione della sussistenza di un inadempimento contrattuale, si rende necessaria, oltre all’interpretazione delle clausole contrattuali, scritte o convenute verbalmente che siano, un’analisi complessiva del comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, anche con riferimento al rispetto ad opera dei contraenti dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza, di cui agli art. 1337 e 1338 c.c.
Tribunale Teramo 14 ottobre 2013 n. 933
Il cessionario di un credito derivante da un contratto non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente (nella specie, l'azione era stata proposta contro il soggetto che aveva contrattato come rappresentante senza averne i poteri). Conferma App. Brescia 7 marzo 2007
Cassazione civile sez. III 13 febbraio 2013 n. 3579
Pubblica amministrazione
Nel giudizio sulla responsabilità precontrattuale di una p.a. (nella specie, di un Comune), devono essere considerate le regole dell'evidenza pubblica, le quali implicano la rilevanza delle sole trattative riferibili agli organi rappresentativi dell'ente o agli organi cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà o, al più, ai funzionari delegati da questi organi, restando irrilevanti gli atti interni alla p.a. (nella specie, delibere della Giunta municipale), sui quali non può fondarsi un incolpevole affidamento dell'altro contraente (nella specie, aspirante all'incarico per i servizi assistenziali ai minori ex art. 23 e 25 del d.P.R. n. 616 del 1977).
Cassazione civile sez. I 05 novembre 2012 n. 18932