Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1352 codice civile: Forme convenzionali

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (1).
Commento
Forma: [v. 1325].
(1) Quale debba essere la forma di un contratto può essere previsto, sia dalla legge [v. 1350], sia dai privati mediante un patto scritto con il quale stabiliscono di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto.
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti.
Allorché un contratto non richieda la forma scritta "ad substantiam", la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle forme. Rigetta, App. Milano, 24/10/2007
Cassazione civile sez. III 07 agosto 2013 n. 18757
Nell'assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l'efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda - ed ottenga - un aumento della somma assicurata. Cassa e decide nel merito, App. Torino, 07/05/2007
Cassazione civile sez. III 10 maggio 2013 n. 11124
Non sana la nullità degli ordini di acquisto di titoli per mancanza di forma pattuita “ad substantiam” (conferma scritta dell’ordine telefonico entro il giorno successivo) l’esecuzione spontanea del relativo contratto da parte dei contraenti per cui è irrilevante il fatto che periodicamente l’istituto di credito inviasse al cliente la rendicontazione degli investimenti.
Tribunale Busto Arsizio 15 marzo 2013
Il formalismo convenzionale, che a norma dell'art. 1352 c.c. si presume ad substantiam e che è relativo anche a possibili vicende future del contratto, comporta che detta forma deve essere necessariamente rispettata, non potendosi derogare in ragione del comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto, che sì traduca in un consenso meramente verbale. In tal senso, la convenzione sulla forma scritta ad substantiam da adottare per un futuro contratto, deve rivestire, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della medesima per mutuo consenso - o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale - può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente. Da ciò ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse. Tale principio applicato alla fattispecie in cui il conduttore di un'immobile avrebbe effettuato lavori di manutenzione - dei quali peraltro non vi è prova - senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte del locatore, comporta il rigetto della proposta domanda di rimborso dei relativi importi.
Tribunale Bari sez. III 13 giugno 2012 n. 2005
Il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi. (Principio affermato in ordine alla clausola di "preventivo consenso scritto" del locatore per le addizioni e innovazioni eseguite dal conduttore, requisito formale tacitamente abbandonato dalle parti, accordatesi per compensare il valore dei lavori, non autorizzati per iscritto, e i canoni insoluti).
Cassazione civile sez. III 22 marzo 2012 n. 4541
La forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto-quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma.
Cassazione civile sez. I 13 gennaio 2012 n. 384
La prelazione convenzionale pattuita dai contraenti nell'ambito di un contratto di divisione, per l'ipotesi di vendita da parte di uno dei condividenti ad un terzo, può essere configurata come mero interpello, con la conseguenza che la comunicazione dovuta al prelazionario potrebbe in tale caso non richiedere necessariamente la forma scritta. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a svolgere un'esauriente interpretazione del patto di prelazione - al lume degli art. 1362 ss. c.c. - per determinare se nella fattispecie la denuntiatio debba essere formulata per iscritto o possa essere data oralmente.
Cassazione civile sez. II 05 novembre 2010 n. 22589
L'art. 1352 c.c., proprio perché consente alle parti di determinare la forma di un contratto da concludere, "a fortiori" permette di pattuire una forma privilegiata per la modifica o la deroga di una singola clausola negoziale; la ragione di una tale scelta (assicurare a strumenti probatori documentali la dimostrazione dell'intervenuta modifica) verrebbe radicalmente frustrata ove fosse consentito dimostrare che, di mutuo accordo, le parti, in epoca successiva alla conclusione del contratto, abbiano deciso di porre nel nulla il rispetto della forma in precedenza prevista.
Corte appello Catania sez. II 19 ottobre 2009
Sport
In tema di contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) non trova applicazione la disciplina legislativa recata dall'art. 4 l. 23 marzo 1981 n. 91 (secondo cui devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti di costituzione di rapporti a titolo oneroso tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni), bensì quella di cui agli art. 4 e 42 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti (in forza dei quali - e, segnatamente, dell'art. 42 - l'attività degli allenatori è a titolo gratuito, avendo essi diritto soltanto ad un premio di tesseramento annuale e ad un rimborso spese, purché tale pattuizione sia oggetto di stipulazione per iscritto), con la conseguenza che deve escludersi la nullità dell'anzidetto contratto di tesseramento sia per mancata osservanza della forma vincolata - giacché la violazione della predetta norma regolamentare dell'ordinamento sportivo non può trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme - sia per la pattuizione di un compenso, non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa.
Cassazione civile sez. III 27 gennaio 2010 n. 1713
Lavoro subordinato
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore con una dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile (nella specie, art. 130 del c.c.n.l. 8 luglio 1982 per i dipendenti del settore turismo), sono invalide per difetto della forma "ad substantiam".
Cassazione civile sez. lav. 09 agosto 2012 n. 14343