Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1366 codice civile: Interpretazione di buona fede

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1).
Commento
Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Interpretazione: [v. Libro IV, Titolo II, Capo IV].
Buona fede: in questa norma è intesa come generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra soggetti [v. anche 1147].
(1) Regola interpretativa residuale e sussidiaria per la quale le dichiarazioni e i comportamenti di ogni parte devono essere interpretati secondo il significato attribuito dalla controparte in base all’interpretazione corrente nella pratica.
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti.
Nell'interpretazione del contratto la regola 'in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.
Cassazione civile sez. III 09 dicembre 2014 n. 25840
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo criterio da seguire è rappresentato dal senso letterale della dichiarazione negoziale (articolo 1363 del codice civile) da intendersi in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non già da una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto da più clausole. Il giudice deve poi fare applicazione dei criteri dell'interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.) al fine di accertare il significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, dovendo essere escluse interpretazioni cavillose delle espressioni letterali che con queste si pongano in contrasto e che rendano irrealizzabile il programma contrattuale effettivamente voluto dalle parti. (Nella fattispecie, in applicazione di questo principio, la Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto che la dichiarazione di garanzia ex art. 1489 c.c., effettuata in un preliminare di compravendita dai promittenti venditori in merito alla libertà di un fondo da ogni vincolo di sorta, era riferibile al solo dato "privatistico " e non poteva ritenersi estesa anche al dato "normativo" o "pubblicistico", ovvero a un vincolo di inedificabilità apposto da un'autorità amministrativa soltanto alcuni giorni prima della stipulazione del preliminare di vendita, benché nel contratto vi fosse un'altra clausola, del tutto pretermessa dai giudici di merito, con la quale gli stessi venditori autorizzavano il promissario acquirente a presentare "a loro nome richiesta di concessione edilizia anche prima del rogito notarile").
Cassazione civile sez. III 22 ottobre 2014 n. 22343
In tema di interpretazione del contratto (nella specie, vendita con clausola di servitù), la buona fede esclude significati unilaterali o contrastanti con l'affidamento dell'uomo medio. (Nella specie, in relazione ad una convenzione costitutiva di una servitù di passaggio, inserita nel più ampio contesto di un atto di vendita con il quale il proprietario di un fondo, in origine unico, aveva alienato parte di esso a terzi, assumeva rilievo il significato letterale dell'atto, che, contro il principio "nemini res sua servit", costituiva sul fondo venduto una servitù di passaggio "in favore del compratore", anziché del venditore). Rigetta, App. Perugia, 17/01/2008
Cassazione civile sez. II 12 marzo 2014 n. 5782
I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretavi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il dato letterale è assolutamente chiaro avendo le parti previsto espressamente, da un lato, che il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato per ulteriori quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non avesse comunicato al conduttore disdetta motivata a mezzo raccomanda almeno sei mesi prima della scadenza, dall'altro, che la stesa disciplina si sarebbe applicata a ogni successiva scadenza. Deve ritenersi - pertanto - ha concluso la Suprema corte, che i contraenti avevano voluto pattiziamente estendere a ogni scadenza futura la disciplina prevista normativamente solo per la prima scadenza circa la necessità di una disdetta motivata di cui agli articoli 29 e 59 della legge n. 392 del 1978).
Cassazione civile sez. III 11 marzo 2014 n. 5595
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 - 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi (nella specie, relativa all'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, nel quale l'acquirente si era obbligata a impiantare a cura e spese proprie e senza oneri ed obblighi a carico della parte venditrice, un ascensore fino a raggiungere il piano ove erano ubicate le unità abitative compravendute, a condizione che tale realizzazione fosse compatibile alla tecnica e pratica eseguibilità dell'opera, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano evidenziato che l'acquirente non avrebbe potuto realizzare l'ascensore senza acquisire superfici di proprietà di terzi e non avendo essa alcun obbligo di acquisirle , siccome non esplicitato nel contratto né desumibile diversamente, l'esecuzione dell'ascensore si sarebbe dovuta qualificare come incompatibile con la tecnica e pratica eseguibilità dell'opera nella situazione data, donde, di conseguenza, la predetta acquirente si sarebbe dovuta ritenere esonerata dall'obbligo di realizzare l'ascensore, per una impossibilità oggettiva di adempimento della prestazione concordata).
Cassazione civile sez. II 08 novembre 2013 n. 25243