Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1367 codice civile: Conservazione del contratto

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1).
Commento
Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Clausola: [v. 1363].
(1) Il criterio interpretativo previsto dall’articolo è sussidiario, nel senso che è utilizzabile soltanto quando il senso del contratto rimanga oscuro nonostante l’applicazione delle regole interpretative contemplate dagli articoli precedenti. Esso comporta che, ove il contratto o la singola clausola possa interpretarsi in due sensi, di cui uno soltanto produca effetti giuridici, deve preferirsi quest’ultimo.
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti.
La circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente a escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria. Deve - infatti - privilegiarsi (anche sulla base del criterio di cui all'art. 1367 c.c.) una interpretazione che, valorizzando la autonomia negoziale delle parti, riconosca al contratto in concreto concluso la portata desumibile non dai tipi astratti della garanzia autonoma, ma dalla concreta configurazione che a tale garanzia le parti hanno inteso dare. (Non merita censura, pertanto, ha concluso la Suprema corte, la sentenza che in presenza di una espressa pattuizione ex art. 1957 c.c. escluda una incompatibilità assoluta tra la garanzia autonoma - che si caratterizza per precludere al garante la possibilità di avvalersi delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito - e la previsione dell'art. 1957 c.c. - che si pone al di fuori dell'area delle anzidette eccezioni ed è volta a sollecitare il creditore a coltivare diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore, al fine di stimolarne l'adempimento spontaneo - valorizzando il dato del concreto atteggiarsi della volontà delle parti nella conformazione della garanzia ed escludendo la necessità di fare applicazione del criterio ermeneutico della interpretatio contra stipulatorem).
Cassazione civile sez. III 23 giugno 2014 n. 14205
In tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'articolo 1224 del Cc, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal comma 1 dell'articolo 1224 del Cc hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta.
Cassazione civile sez. II 30 aprile 2014 n. 9510
I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretavi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il dato letterale è assolutamente chiaro avendo le parti previsto espressamente, da un lato, che il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato per ulteriori quattro anni nell'ipotesi in cui il locatore non avesse comunicato al conduttore disdetta motivata a mezzo raccomanda almeno sei mesi prima della scadenza, dall'altro, che la stesa disciplina si sarebbe applicata a ogni successiva scadenza. Deve ritenersi - pertanto - ha concluso la Suprema corte, che i contraenti avevano voluto pattiziamente estendere a ogni scadenza futura la disciplina prevista normativamente solo per la prima scadenza circa la necessità di una disdetta motivata di cui agli articoli 29 e 59 della legge n. 392 del 1978).
Cassazione civile sez. III 11 marzo 2014 n. 5595
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 - 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi (nella specie, relativa all'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, nel quale l'acquirente si era obbligata a impiantare a cura e spese proprie e senza oneri ed obblighi a carico della parte venditrice, un ascensore fino a raggiungere il piano ove erano ubicate le unità abitative compravendute, a condizione che tale realizzazione fosse compatibile alla tecnica e pratica eseguibilità dell'opera, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano evidenziato che l'acquirente non avrebbe potuto realizzare l'ascensore senza acquisire superfici di proprietà di terzi e non avendo essa alcun obbligo di acquisirle , siccome non esplicitato nel contratto né desumibile diversamente, l'esecuzione dell'ascensore si sarebbe dovuta qualificare come incompatibile con la tecnica e pratica eseguibilità dell'opera nella situazione data, donde, di conseguenza, la predetta acquirente si sarebbe dovuta ritenere esonerata dall'obbligo di realizzare l'ascensore, per una impossibilità oggettiva di adempimento della prestazione concordata).
Cassazione civile sez. II 08 novembre 2013 n. 25243
Contratti singoli
Nel contratto il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando in esso siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei all'esecuzione del contratto mediante un procedimento di mera attuazione; di conseguenza l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto porta alla sua nullità solo in casi eccezionali, in ossequio al principio della conservazione degli atti giuridici sancito dall'art. 1367 c.c., e comunque non quando nel contratto vi sono elementi prestabiliti dalle parti, che rendono idonea l'identificazione della prestazione. Annulla in parte TAR Veneto, sez. I, n. 1512 del 2012
Consiglio di Stato sez. V 13 marzo 2014 n. 1172