Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1370 codice civile: Interpretazione contro l’autore della clausola

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (1).
Commento
Condizioni generali di contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Modulo o formulario: [v. 1342].
(1) Cfr. art. 35, d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo).
La norma esprime l’esigenza di tutelare la parte contraente più debole (il soggetto che si limita ad aderire al regolamento contrattuale predisposto dalla controparte) interpretando le clausole ambigue a suo favore.
Giurisprudenza annotata
Atto amministrativo
Laddove il regolamento contrattuale alla base della concessione preveda un potere dell' Amministrazione di recesso ad nutum , questo deve essere esercitato pur sempre nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell' affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. (nella fattispecie, l' Ufficio Regionale Monopoli di Stato per l' Emilia Romagna disponeva la revoca della concessione del gioco lotto alla ricorrente per il mancato raggiungimento, per il biennio 2007/2008, del prescritto limite minimo annuo di incassi; il Collegio, tuttavia, non ravvisava l'esistenza di un vero e proprio obbligo per l'Amministrazione di procedere alla revoca della concessione nell' ipotesi di mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, della quantità di incassi previsti dal contratto, dovendo la revoca - ad avviso del Collegio - essere sempre collegata al soddisfacimento di interessi pubblici, che nel caso di specie venivano ravvisati nella massimizzazione degli introiti derivanti dal gioco del lotto, e nel contemperamento di questi con quelli privati, individuati in ultima istanza nel non subire sacrifici evitabili).
T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna) sez. I 09 ottobre 2014 n. 937
Obbligazioni e contratti.
Quando in una polizza fideiussoria il testo della clausola contrattuale che delimita l'oggetto della garanzia sia ambiguo, facendo riferimento "alle inadempienze", anziché, più propriamente, a una obbligazione, o a un debito, o a una prestazione, trova applicazione il principio della "interpretatio contra proferentem" di cui all'art. 1370 c.c. (Nella specie si è ritenuta adeguata l'interpretazione del giudice di merito, secondo cui l'assunzione della garanzia relativa "alle inadempienze" era riferibile alle obbligazioni scadute e non adempiute durante il periodo di vigenza della polizza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.). Rigetta, App. Torino, 08/05/2007
Cassazione civile sez. III 08 luglio 2014 n. 15476
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 - 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi (nella specie, relativa all'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, nel quale l'acquirente si era obbligata a impiantare a cura e spese proprie e senza oneri ed obblighi a carico della parte venditrice, un ascensore fino a raggiungere il piano ove erano ubicate le unità abitative compravendute, a condizione che tale realizzazione fosse compatibile alla tecnica e pratica eseguibilità dell'opera, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano evidenziato che l'acquirente non avrebbe potuto realizzare l'ascensore senza acquisire superfici di proprietà di terzi e non avendo essa alcun obbligo di acquisirle , siccome non esplicitato nel contratto né desumibile diversamente, l'esecuzione dell'ascensore si sarebbe dovuta qualificare come incompatibile con la tecnica e pratica eseguibilità dell'opera nella situazione data, donde, di conseguenza, la predetta acquirente si sarebbe dovuta ritenere esonerata dall'obbligo di realizzare l'ascensore, per una impossibilità oggettiva di adempimento della prestazione concordata).
Cassazione civile sez. II 08 novembre 2013 n. 25243
Le clausole di una polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali sul modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., di talché, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo, e non all'assicurato, contraente debole. Tale criterio opera congiuntamente con gli altri, contenuti negli art. 1362-1370, e soprattutto con quello della cd. "interpretazione complessiva" di cui all'art. 1363 c.c.
Tribunale Padova 14 maggio 2012
Lotto, lotterie, concorsi a premi.
Anche laddove il regolamento contrattuale alla base della concessione della ricevitoria del lotto preveda un potere dell'Amministrazione di recesso ad nutum, questo deve essere esercitato pur sempre nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. Ciò implica che la clausola debba interpretarsi nel senso che il potere di recesso possa esercitarsi solo sulla base dell'accertamento del carattere deficitario della gestione. Il mancato raggiungimento del minimo di fatturato nel biennio considerato potrà essere indice, non già prova assoluta di una gestione infruttuosa, che dovrà essere, pertanto, accertata sulla base di dati concreti, che potranno essere costituiti anche dai risultati successivamente conseguiti
T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I 13 novembre 2013 n. 998
Ingiunzione
Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s’instaura con l’opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all’opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell’ambito dei criteri di distribuzione dell’onere della prova (Nella specie, atteso che la ditta opponente non forniva idonea dimostrazione dei fatti estintivi del credito, dovendosi interpretare in senso favorevole al non predisponente, ex art. 1370 c.c., la copia buste paga, predisposta unilateralmente dal datore di lavoro; il Trib. ha rigettato l’opposizione avverso decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di retribuzioni e t.f.r. maturate nel corso del rapporto di lavoro subordinato).
Tribunale Teramo sez. lav. 03 ottobre 2013 n. 611
Assicurazione
L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.
Cassazione civile sez. III 26 febbraio 2013 n. 4799
Fideiussione
È corretta la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, operata dal giudice di merito, di una polizza fideiussoria caratterizzata: a) dalla fissazione di un termine breve, decorrente dalla ricezione della richiesta da parte del creditore garantito (sebbene quest'ultima non sia definita "semplice"), entro il quale il garante è tenuto a pagare le somme dovute; b) dall'esclusione della facoltà, per il debitore principale, di opporre al garante che agisce in regresso le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.; c) dalla previsione, a carico del creditore garantito, degli oneri di cui all'ars. 1957 c.c., ritenuta in concreto compatibile con il carattere autonomo della garanzia. Conferma App. Roma 23 novembre 2009
Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5526