Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1371 codice civile: Regole finali

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo (1) , il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito (2), e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso (3).
Commento
Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito: [v. Libro IV, Titolo II].
(1) Si parla di regola finale perché è l’ultimo criterio interpretativo; può farsi ad essa ricorso soltanto quando, nonostante l’applicazione delle regole soggettive ed oggettive, il significato del contratto rimane dubbio.
(2) Nei contratti a titolo gratuito si privilegia la posizione dell’obbligato, dal momento che questi non riceve alcun compenso per il suo sacrificio economico.
(3) Nei contratti a titolo oneroso, si considerano alla stessa stregua gli interessi delle parti, poiché al vantaggio economico di ognuna corrisponde un sacrificio economico (interpretazione equitativa).
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti.
La disposizione di cui all'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli art. 1362 e ss. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia.
Cassazione civile sez. III 23 giugno 2014 n. 14206
In tema di obbligazioni di valuta, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'articolo 1224 del Cc, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, posto che gli interessi moratori accordati al creditore dal comma 1 dell'articolo 1224 del Cc hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta.
Cassazione civile sez. II 30 aprile 2014 n. 9510
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 - 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi (nella specie, relativa all'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, nel quale l'acquirente si era obbligata a impiantare a cura e spese proprie e senza oneri ed obblighi a carico della parte venditrice, un ascensore fino a raggiungere il piano ove erano ubicate le unità abitative compravendute, a condizione che tale realizzazione fosse compatibile alla tecnica e pratica eseguibilità dell'opera, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano evidenziato che l'acquirente non avrebbe potuto realizzare l'ascensore senza acquisire superfici di proprietà di terzi e non avendo essa alcun obbligo di acquisirle , siccome non esplicitato nel contratto né desumibile diversamente, l'esecuzione dell'ascensore si sarebbe dovuta qualificare come incompatibile con la tecnica e pratica eseguibilità dell'opera nella situazione data, donde, di conseguenza, la predetta acquirente si sarebbe dovuta ritenere esonerata dall'obbligo di realizzare l'ascensore, per una impossibilità oggettiva di adempimento della prestazione concordata).
Cassazione civile sez. II 08 novembre 2013 n. 25243
Premessa la differenza tra recesso e risoluzione – laddove l’esercizio del primo ha un effetto immediato e del tutto svincolato dalla causa mentre la seconda presuppone una valutazione in termini di gravità dell’inadempimento oltre l’osservanza delle formalità di cui all’art. 1454 c.c. -, il recesso motivato da inadempimento è ammissibile solo qualora sia stato previsto contrattualmente mediante un rinvio generico al concetto di giusta causa ovvero mediante la previsione di casi specifici di condotte inadempienti, venendo ad atteggiarsi in questo caso come un’ipotesi di risoluzione di diritto.
Tribunale Milano sez. VII 12 marzo 2013 n. 3422
Lavoro pubblico
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali s'interpretano nel senso che la retribuzione, prevista dall'art. 10 predetto, richiamato dal successivo art.11 per il personale dei Comuni privi di posizione dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e, pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, ma la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, non essendo per siffatti Comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato. Cassa con rinvio, Trib. Termini Imerese, 08/07/2009
Cassazione civile sez. lav. 07 maggio 2013 n. 10559
Servitù
In tema di innovazioni ai sensi dell'art. 1067, cpv. c.c., il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l'utilitas della servitù, nell'accezione più lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodità d'uso. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sé, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù.
Cassazione civile sez. II 15 aprile 2013 n. 9102