Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 142 codice civile: Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Giurisprudenza annotata
Delibazione
Ai fini della delibazione della sentenza di divorzio pronunciata dal giudice svizzero (nella specie, nei confronti di un cittadino italiano e di una cittadina svizzera), non costituisce ostacolo, sotto il profilo della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico italiano (art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con l. 10 giugno 1985 n. 301), che nella motivazione del provvedimento straniero i fatti adotti dalle parti siano solo richiamati per relationem, con riferimento alla domanda e ritenuti provati alla stregua delle concordi ammissioni delle parti, atteso che l'automatismo di un divorzio meramente consensuale nell'ordinamento svizzero è escluso dal tenore dell'art. 142 del c.c. di quel paese - che, con una disposizione simile a quella dell'art. 1 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, richiede che le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere dai coniugi la continuazione dell'unione coniugale - e dall'art. 146 dello stesso codice, il quale prevede che, anche quando rimanga provata una causa di divorzio, il giudice, qualora sembri probabile la riconciliazione dei coniugi, può pronunziare, anziché il divorzio da loro richiesto, la separazione personale.
Cassazione civile sez. I 14 febbraio 1990 n. 1097