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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 143 codice civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione  (1).

 Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze  (2) e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo  (3), a contribuire ai bisogni della famiglia  (4).

Commento

Fedeltà (coniugale): dedizione fisica e spirituale di un coniuge all’altro che coinvolge ogni manifestazione della vita più intima del soggetto. Nella sua attuale concezione, l’obbligo di (—) non è più diretto a tutelare il decoro o il prestigio dell’altro coniuge ma tende a salvaguardare la comunione di vita dei coniugi stessi. È, quindi, un impegno relativo a tutti gli aspetti della vita familiare.

Assistenza morale e materiale: il dovere di assistenza morale consiste nell’impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che della concezione di vita; l’assistenza materiale si riferisce, invece, alla soddisfazione delle esigenze economiche dell’altro coniuge.

Collaborazione nell’interesse della famiglia: dovere di operare per stabilire e mantenere le condizioni più adeguate all’unità e alla continuità del gruppo familiare.

Coabitazione: normale convivenza di marito e moglie, consiste cioè, nella comunione di casa. I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza familiare, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di eleggere il proprio domicilio in un luogo diverso da quello di residenza familiare.

Lavoro professionale: lavoro direttamente produttivo di reddito.

Lavoro casalingo: attività prestata in casa a vantaggio dei propri familiari.

Bisogni della famiglia: comprendono, i bisogni primari e incomprimibili che devono essere soddisfatti per garantire la stessa possibilità di esistenza della vita familiare.

La determinazione di queste esigenze deve essere effettuata tenendo conto anche di quello che i coniugi abbiano voluto realizzare. La famiglia, cui si fa riferimento, è quella nucleare, comprensiva dei genitori e dei figli minori (nonché dei maggiorenni aventi diritto al mantenimento).

 

 

(1) I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. È possibile per ciascun coniuge eleggere il proprio domicilio nel luogo dove abbia la sede principale dei suoi affari o interessi. Pertanto il coniuge potrà recarsi liberamente in questo luogo, proprio per assolvere all’obbligo fondamentale di contribuzione ai bisogni della famiglia.

(2) Le sostanze del coniuge comprendono non soltanto il suo reddito, ma l’intero suo patrimonio (comprensivo di eventuali aumenti di valore dei beni che ne fanno parte: si pensi all’aumento di prezzo di titoli azionari sul mercato borsistico).

(3) Quando parla di capacità di lavoro il legislatore fa riferimento alle possibilità del soggetto e non all’attività effettivamente svolta. Quindi bisogna verificare in concreto se il coniuge abbia contribuito ai bisogni della famiglia producendo un reddito proporzionato alle sue capacità.

(4) L’obbligo di contribuzione deve essere distinto dall’obbligo reciproco di mantenimento. Quest’ultimo, infatti, è sempre connesso alla realizzazione di un interesse individuale del coniuge, mentre l’obbligo di contribuzione si riferisce essenzialmente alla realizzazione dei bisogni di tutta la famiglia.

Giurisprudenza annotata

Separazione tra i coniugi

In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica. Rigetta, App. Venezia, 18/03/2011

Cassazione civile sez. I  20 agosto 2014 n. 18074  

 

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Cassazione civile sez. I  15 luglio 2014 n. 16172  

 

La nozione di "mobbing", mutuata dal campo lavoristico, - in cui fotografa situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un dislivello tra gli antagonisti, dove la vittima si trova in costante posizione di inferiorità rispetto ad un'altra o ad altre persone - riportata in un ambito, quale quello familiare, caratterizzato dall'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, assume un rilievo meramente descrittivo, inidoneo a scalfire la regola secondo cui l'addebito della separazione postula la prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno di essi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli, e, nell'escludere ogni facilitazione probatoria per il coniuge che richiede l'addebito, è coerente con l'elevazione del rispetto della dignità e della personalità dei coniugi a diritto inviolabile, la cui lesione può generare responsabilità aquiliana anche in assenza del predetto addebito. (Così statuendo, la S.C., confermando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto improprio il riferimento al "mobbing" in ambito familiare, ha disatteso il motivo di ricorso teso a configurare il comportamento del coniuge "mobber" come integrante, di per sé, una violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 c.c.). Rigetta, App. Torino, 01/06/2012

Cassazione civile sez. I  19 giugno 2014 n. 13983  

 

La nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio - quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c. e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. - sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli. Questa impostazione, la quale esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è anzi coerente con) il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione.

Cassazione civile sez. I  19 giugno 2014 n. 13983  

 

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell'art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali ex art. 143 c.c..

Cassazione civile sez. I  04 aprile 2014 n. 7998  

 

Ai fini dell'addebito della separazione, è necessario verificare che la crisi coniugale sia collegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Siffatta indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere compresa senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza ciascuna di esse abbia avuto, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale. Altresì, si evidenzia come l'addebito non consegue alla mera presa d'atto della trasgressione, da parte di uno dei coniugi, ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a suo carico, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Corte appello Napoli  29 gennaio 2014 n. 375  

 

In materia di separazione personale, ai fini dell'addebitabilità della stessa il giudice del merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente inadempiente rispetto ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, da parte di uno o di entrambi. In sostanza il giudice deve verificare se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri anzidetti sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa. Detta indagine deve compiersi comparando i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo, la condotta dell'uno, essere giudicata prescindendo da quella dell'altro.

Corte appello Roma  29 gennaio 2014 n. 601  

 

In tema di separazione tra coniugi, nonostante la pronuncia di addebito non si possa fondare sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, il venir meno all'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui ambito sia stata generata prole, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (nella specie, la compromissione del rapporto coniugale era dipesa unicamente dalla relazione adulterina del marito con un'altra donna, da cui era anche nata una figlia. Tale circostanza, infatti, aveva determinato il deterioramento del matrimonio, sfociato, dopo numerosi litigi, nell'allontanamento del marito dalla casa coniugale).

Cassazione civile sez. I  17 gennaio 2014 n. 929  

 

 

Corte europea dei diritti dell'Uomo

La normativa italiana che assegna ai figli legittimi il cognome del genitore di sesso maschile viola l'art. 14 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in combinato disposto con l'art. 8 della stessa convenzione; la normativa predetta va, quindi, modificata.

Corte europea diritti dell'uomo sez. II  07 gennaio 2014 n. 77  

 



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