Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1454 codice civile: Diffida ad adempiere

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (1).
Commento
Diffida ad adempiere: dichiarazione scritta con la quale la parte adempiente ordina all’altra parte inadempiente di eseguire l’obbligo contrattuale entro un termine adeguato, con l’avvertimento che, in caso contrario, il contratto dovrà considerarsi automaticamente sciolto.
(1) Decorso il termine previsto dalla diffida, la risoluzione del contratto è automatica e non necessita di alcuna pronuncia del giudice.
Giurisprudenza annotata
Obbligazioni e contratti.
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Rigetta, App. Trento, 10/12/2007
Cassazione civile sez. II 04 settembre 2014 n. 18696
In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione. Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito rilevando che nella valutazione della congruità del termine di quindici giorni assegnato alla promittente venditrice di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la diffida ad adempiere doveva tenersi conto dell'enorme lasso di tempo anteriore alla notifica della diffida, quantificabile in circa sette anni, nel corso del quale la stessa ben avrebbe avuto la possibilità di compiere nei registri immobiliari le necessarie visure e, quindi, effettuare, una volta ricevuta la diffida, il pagamento necessario al fine di liberare l'immobile dalle formalità trascritte). Cassa con rinvio, App. Potenza, 14/01/2008
Cassazione civile sez. I 23 maggio 2014 n. 11493
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, di proposizione soltanto di quest'ultima domanda, restando precluso l'esame della domanda di risoluzione di diritto a meno che i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, annullato il lodo arbitrale, si era limitata ad escludere l'intervenuta risoluzione di diritto di un contratto preliminare di compravendita immobiliare a seguito di diffida ad adempiere, senza indagare sulla implicita domanda di risoluzione giudiziale del contratto medesimo). Cassa con rinvio, App. Potenza, 14/01/2008
Cassazione civile sez. I 23 maggio 2014 n. 11493
La domanda di risoluzione, ancorché di diritto, del contratto è incompatibile con la pretesa di ritenzione della caparra confirmatoria (nella specie, posto che l'appellante incidentale aveva addotto a fondamento dell'impugnazione di aver formulato, in luogo della richiesta ex art. 1453 c.c., a suo dire ravvisata dal primo giudice, una domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., si è ritenuta altresì preclusa, in considerazione dell'effetto devolutivo del gravame, la possibilità di una diversa qualificazione della domanda come volta al recesso).
Corte appello Bari 26 marzo 2014
L'inadempimento richiesto dall'art. 1454 c.c. deve essere grave rispetto al sinallagma contrattuale. Al fine di individuare l'inadempimento rilevante, occorre verificare che la fattispecie contrattuale corrisponda a quella effettivamente verificatasi nella realtà (nella specie, relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di alloggio destinato a civile abitazione che prevedeva il pagamento del prezzo in ragione dell'avanzamento dei lavori ed accollo del mutuo a carico del promissario acquirente, la Corte, partendo dall'analisi del contratto preliminare e collegando la stessa alle risultanze processuali, ha chiarito che il presupposto per l'attivazione della clausola risolutiva doveva essere individuato nel mancato versamento di uno stato di avanzamento lavori e non poteva corrispondere al mancato versamento di minori somme).
Cassazione civile sez. II 21 marzo 2014 n. 6786
L'inadempimento richiesto dall'art. 1454 c.c. deve essere grave rispetto al sinallagma contrattuale. Al fine di individuare l'inadempimento rilevante, occorre verificare che la fattispecie contrattuale corrisponda a quella effettivamente verificatasi nella realtà (nella specie, relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di alloggio destinato a civile abitazione che prevedeva il pagamento del prezzo in ragione dell'avanzamento dei lavori ed accollo del mutuo a carico del promissario acquirente, la Corte, partendo dall'analisi del contratto preliminare e collegando la stessa alle risultanze processuali, ha chiarito che il presupposto per l'attivazione della clausola risolutiva doveva essere individuato nel mancato versamento di uno stato di avanzamento lavori e non poteva corrispondere al mancato versamento di minori somme).
Cassazione civile sez. II 21 marzo 2014 n. 6786
In tema di risarcimento danni conseguenti alla risoluzione di un contratto di compravendita intervenuta ope legis, ai sensi dell'art. 1454 c.c., oltre alla riparazione del danno emergente, rappresentato dalla restituzione del bene, deve altresì considerarsi il profilo del cd. lucro cessante, inerente il mancato godimento del bene per effetto del trasferimento della stesso in forza del contratto. Tuttavia, non possono essere contemplati gli interessi da svalutazione monetaria, atteso che la risoluzione del contratto retroagisce ex tunc, né ulteriori voci ove non suffragate da idonea prova scritta.
Ai fini della risoluzione del contratto l'art. 1453 c.c. richiede che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ove, pertanto, ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunciarsi la risoluzione del contratto.
Cassazione civile sez. III 14 marzo 2013 n. 6551