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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1456 codice civile: Clausola risolutiva espressa

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (1) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Commento

Clausola risolutiva espressa: pattuizione con la quale le parti contraenti stabiliscono che il contratto si risolve nel caso in cui uno specifico obbligo contrattuale non sia adempiuto secondo le modalità stabilite.

 

(1) Lo scioglimento del vincolo contrattuale opera automaticamente (senza che occorra una pronuncia giudiziale) essendo, a tal fine, sufficiente che il contraente interessato alla risoluzione dichiari alla parte inadempiente di volersi avvalere della clausola.

Si noti che il contenuto della clausola dev’essere determinato in maniera precisa. A differenza della diffida ad adempiere [v. 1454] non è ammesso alcun sindacato del giudice sulla gravità dell’inadempimento, perché tale valutazione è già stata effettuata dalle parti al momento della stipulazione del contratto.

 

La clausola risolutiva espressa rappresenta un efficace strumento di tutela perché consente alla parte adempiente di scegliere se avvalersene oppure di mantenere in vita il contratto.

Giurisprudenza annotata

Obbligazioni e contratti

In tema di contratti, la condizione risolutiva postula che le parti subordinino la risoluzione del contratto, o di un singolo patto, ad un evento, futuro ed incerto, il cui verificarsi priva di effetti il negozio "ab origine", laddove, invece, con la clausola risolutiva espressa, le stesse prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte. Cassa con rinvio, App. Palermo, 29/11/2007

Cassazione civile sez. II  02 ottobre 2014 n. 20854  

 

In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili, perché la risoluzione stessa possa essere dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica domanda, con la conseguenza che, una volta proposta l'ordinaria domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c. con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'art. 1456 c.c., in quanto quest'ultima è ontologicamente diversa dalla prima, sia per quanto concerne il petitum - perché con la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all'art. 1456 postula una sentenza dichiarativa - sia per quanto concerne la causa petendi - perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453, il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.

Cassazione civile sez. III  22 settembre 2014 n. 19865  

 

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la q.l.c. dell'art. 1385, comma 2, c.c., censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Questione identica, infatti, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione sia in punto di non manifesta infondatezza che di rilevanza, in quanto il rimettente aveva omesso di considerare che nel recesso disciplinato dall'art. 1385 c.c. a venire in rilievo è un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile (ex art. 1218 e 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 c.c.) ed aveva trascurato di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali, non tenendo conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte (sent. n. 248 del 2013).

Corte Costituzionale  02 aprile 2014 n. 77

 

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Nondimeno, in tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all’inadempimento del controparte, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell’atto introduttivo del giudizio per la risoluzione (Nella specie, accertata l’esistenza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare, il Trib. ha tuttavia dovuto escludere l’operatività di quella clausola, in quanto non era sussistente in capo alla società promittente venditrice detta volontà di avvalersene).

Tribunale Bari sez. III  23 gennaio 2014

 

La revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo. Rigetta, App. Roma, 21/09/2006

Cassazione civile sez. I  27 novembre 2013 n. 26507  

 



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