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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1466 codice civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1).

Commento

Contratto plurilaterale (con comunione di scopo): [v. 1420]; Impossibilità sopravvenuta: [v. 1256].

 

(1) L’impossibilità della prestazione di una delle parti non comporta lo scioglimento del contratto rispetto alle altre parti quando, nonostante la mancata esecuzione della prestazione, sia possibile raggiungere lo scopo.

Giurisprudenza annotata

Divisione

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale. Rigetta, App. Genova, 10/06/2006

Cassazione civile sez. II  09 ottobre 2013 n. 22977  

 

 

Edilizia e urbanistica

La convenzione di lottizzazione, rientrante tra gli accordi procedimentali di cui all'art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241, determina la natura obbligatoria del rapporto. Ne deriva, quale immediato corollario, non solo la tempestività del ricorso avverso la modifica unilaterale dell'accordo purché azionato nei termini prescrizionali, ma anche l'illegittimità della stessa, posto che ogni rimodulazione dell'originario accordo richiede la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla sua formazione, non imprescindibile solo quando risulti che la partecipazione di una o più parti non sia necessaria a supportare lo scopo comune cui il contratto si indirizza (arg. ex art. 1420 c.c.) o non sia, secondo le circostanze, essenziale (arg. ex art. 1446, 1459 e 1466 c.c.).

T.A.R. Catania (Sicilia) sez. I  01 giugno 2010 n. 2003  

 

La modifica della originaria convenzione urbanistica di lottizzazione non deve essere necessariamente sottoscritta da tutti gli originari sottoscrittori o dai loro aventi causa. Vero è che un accordo plurisoggettivo come la convenzione urbanistica richiede, di norma, per la sua modifica, la partecipazione di tutte le parti. ma è altrettanto evidente che l'espressione unanime del consenso nella convenzione urbanistica non è necessaria quando a detta regola generale si possa derogare in quanto risulti che la partecipazione di una o più parti non sia necessaria a supportare lo scopo comune cui il contratto si indirizza (arg. ex art. 1420 c.c.) o non sia, secondo le circostanze, essenziale (arg. ex artt. 1446, 1459 e 1466 c.c.).

T.A.R. Catania (Sicilia) sez. I  04 maggio 2010 n. 1296  

 

 

Obbligazioni e contratti.

Qualora sia intervenuto un preliminare di vendita di immobile indiviso e il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, ove uno di costoro successivamente fallisca e intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72 comma 4 l. fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti "in bonis", sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno "ab origine" e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti, verificandosi, pertanto, una situazione simile a quella - che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 - dell'inesistenza o dell’invalidità originaria della manifestazione di volontà di uno dei soggetti integranti la parte complessa promissaria venditrice e, quindi, l'unitaria volontà di tale parte.

Cassazione civile sez. I  24 luglio 2009 n. 17405  

 

Nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, dovendosi presumere - in difetto di elementi, desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà - che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, con la conseguenza che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare.

Cassazione civile sez. I  13 maggio 1999 n. 4747  

 

Qualora sia intervenuto un preliminare di vendita di immobile indiviso ed il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, ove uno di costoro successivamente fallisca ed intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72, comma 4, l. fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti in bonis, sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno "ab origine" e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti, verificandosi, pertanto, una situazione simile a quella - che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 - della inesistenza o invalidità originaria della manifestazione di volontà di uno dei soggetti integranti la parte complessa promissaria venditrice e, quindi, l'unitaria volontà di tale parte.

Cassazione civile sez. un.  14 aprile 1999 n. 239  



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