Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1468 codice civile: Contratto con obbligazioni di una sola parte

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità (1).
Commento
Contratto con obbligazioni di una sola parte (o unilaterale): contratto che, pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte manifestazioni di volontà, genera l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es.: nel contratto di mutuo senza interessi [v. 1813] sorge l’obbligo del mutuatario di restituire la cosa, mentre il mutuante non ha alcun obbligo, ma solo il diritto alla restituzione).
(1) Mentre nell’ipotesi prevista dall’art. 1467 la riduzione ad equità è un rimedio alternativo alla risoluzione concesso all’iniziativa della parte non onerata, nei contratti unilaterali essa è l’unico rimedio concesso all’iniziativa dell’onerato.
Giurisprudenza annotata
Appalto
Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell’opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l’art. 1668, comma 2, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l’art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all’art. 1455 c.c., secondo cui l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l’opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell’art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l’opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all’appaltatore addurre l’esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto.
Tribunale Parma 06 agosto 2013 n. 1063
Obbligazioni e contratti.
L'atipicità della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene venduto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, non dell'art. 1468 c.c., bensì dell'art. 1467, commi 1 e 3, c.c., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Cassazione civile sez. II 25 marzo 2009 n. 7225
La disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e della riduzione della prestazione dovuta ad equità non si applica ai contratti aleatori per loro natura, ossia caratterizzati essenzialmente da uno specifico elemento di rischio, sicché il rapporto tra costi e benefici derivanti dal negozio si pone necessariamente come incerto al momento della stipulazione, nè ai contratti aleatori per volontà delle parti, in cui apposite clausole, consapevolmente accettate, introducono elementi di rischio potenzialmente idonei ad ingenerare squilibrio nel rapporto tra costi e benefici contrattuali (nella fattispecie l'alterazione del cambio Lira/Ecu è stata ritenuta un evento rientrante, per espressa e comune previsione negoziale, nell'alea normale del contratto, così come costruito e voluto dagli stipulanti nell'estrinsecazione della loro privata autonomia).
Tribunale Torino 15 ottobre 1996
Nel contratto di mutuo l'inammissibilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta discende dalla natura reale del contratto, da cui sorge un'obbligazione solo a carico del mutuatario.
Tribunale Torino 15 ottobre 1996
Fideiussione
Sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sè fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art. 1469 bis c.c. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. (Nella specie è stata conseguentemente ritenuta valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato dal suo amministratore unico).
Cassazione civile sez. I 11 gennaio 2001 n. 314
Mutuo
Non sussistono i presupposti per la risoluzione, neanche sotto il profilo della c.d. presupposizione, per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di mutuo che preveda l'erogazione di importi determinati attraverso il ricorso ad una provvista in Ecu da rimborsare con riferimento al valore dell'Ecu al momento della restituzione, qualora successivamente all'erogazione del mutuo l'Italia sia uscita dallo S.M.E. e, pertanto, l'Ecu, assumendo rispetto alla lira un valore liberamente determinabile dalle condizioni di mercato, abbia raggiunto un rapporto di cambio con la lira tale da aumentare l'importo delle singole rate di oltre il 30%.
Tribunale Firenze 28 marzo 1998
Il contratto di mutuo indicizzato all'Ecu, avendo natura non commutativa ma aleatoria, ai sensi dell'art. 1469 c.c. non è soggetto, nell'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, agli istituti della risoluzione e della riconduzione ad equità.
Tribunale Pescara 24 gennaio 1997
Vanno respinte le domande di risoluzione e di riduzione della prestazione ovvero di equa modificazione delle condizioni del contratto ex art. 1468 c.c. proposte dal mutuatario il quale lamenti l'eccessiva onerosità nel rimborso delle rate del mutuo indicizzato con riferimento al valore dell'Ecu, a causa dell'aumento di valore dell'indice provocato dall'uscita della valuta italiana dal sistema monetario europeo, in quanto il carattere aleatorio del contratto esclude il ricorso ai suddetti rimedi.
Tribunale Pescara 24 gennaio 1997