Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1475 codice civile: Spese della vendita

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Le spese del contratto di vendita (1) e le altre accessorie (2) sono a carico del compratore (3), se non è stato pattuito diversamente (4).
Commento
Contratto: [v. Libro IV, Titolo II]; Vendita: [v. 1470].
(1) Sono principalmente quelle relative alla redazione dell’atto pubblico [v. 2699] e alla trascrizione [v. Libro VI, Titolo I]. Vi si fanno rientrare anche le somme erogate al terzo come compenso per la determinazione del prezzo [v. 1473].
(2) Sono accessorie le spese relative al pagamento degli obblighi fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, come l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(3) Sono invece dovute insieme dal venditore e dal compratore, le somme necessarie al pagamento dell’onorario del notaio e dell’imposta del registro.
(4) La diversa volontà delle parti, in ordine alla ripartizione delle spese, può desumersi anche implicitamente dal contenuto del contratto.
Giurisprudenza annotata
Vendita
Per 'spese accessorie' della compravendita, devono intendersi solo quelle necessarie alla conclusione del contratto e non anche quelle relative ad attività prodromiche, che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto. Tra queste, rientrano quelle inerenti alla predisposizione, da parte di un terzo, del preventivo testo del relativo contratto preliminare.
Cassazione civile sez. II 16 aprile 2014 n. 8886
Le "spese accessorie" della vendita, che l'art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l'incarico. Rigetta, App. Bolzano, 17/03/2008
Cassazione civile sez. II 16 aprile 2014 n. 8886
Per «spese del contratto di compravendita», che l'art. 1475 c.c. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale — anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse — ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, «¿spese¿» della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell'art. 1475 citato — in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio — gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore
Cassazione civile sez. II 08 maggio 2012 n. 7004
In tema di imposta di registro, la regola generale della solidarietà prevista dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 secondo cui l'Amministrazione, per gli atti traslativi della proprietà, può rivolgersi per il pagamento dell'imposta indifferentemente sia al venditore che all'acquirente è derogata nel caso in cui l'imposta sia liquidata a seguito di istanza di condono presentata dal solo acquirente trovando per tale ipotesi applicazione l'art. 57, comma 5, del d.P.R. cit. secondo cui l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una parte delle contraenti, deve gravare esclusivamente su quest'ultima. Tuttavia, qualora l'istanza di condono presentata dall'acquirente non sia stata accolta, l'Ufficio può richiedere il pagamento ad entrambi i contraenti in quanto la pretesa erariale non è più ricollegabile al solo comportamento di una parte, ma scaturisce ex lege dal contratto originariamente stipulato da entrambe.
Cassazione civile sez. trib. 16 luglio 2010 n. 16743
L'art. 1475 c.c., il quale stabilisce che le spese del contratto di compravendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non è stato diversamente pattuito, detta una norma che è al tempo stesso suppletiva, perché la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione, e in bianco, poiché la dizione "spese accessorie" può estendersi ad una pluralità di contenuti determinati prima dai contraenti in sede di conclusione del contratto e, poi, dall'interprete che, nella fase contenziosa, è il giudice di merito.
Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2007 n. 843
Spese giudiziali
Tra le spese da porre a carico della parte soccombente - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - va compresa la imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico della Amministrazione della giustizia e trova, quindi, causa immediata nella controversia, laddove è diverso il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso e, quindi, indipendentemente dall'uso che ne venga fatto. Rispetto a tali atti la registrazione della sentenza offre solo la occasione per la loro emersione sul piano tributario, posto che il pagamento dell'imposta - tassa di titolo - sorge direttamente dalla stipulazione del negozio. Deriva da quanto precede, pertanto, che la incidenza del tributo è determinata dal tipo di rapporto negoziale che esso va a colpire, venendo a esempio in rilievo, ove si tratti di compravendita, la disciplina dettata dall'art. 1475 c.c. e, dall'altra, che la parte che abbia in concreto provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale in luogo di quella che vi era tenuta - o che essa ritiene esservi tenuta - deve far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, così da provocare il contraddittorio sull'obbligo e sui limiti del rimborso. In particolare correttamente il giudice del merito afferma che le somma pagate dall'ingiungente per la regolarizzazione fiscale della cambiale, in occasione della registrazione del provvedimento monitorio chiesto e ottenuto sulla base della stessa non possono essere incluse tra le spese successive occorrende, alla cui rifusione è stato condannato l'ingiunto.
Cassazione civile sez. III 01 aprile 2014 n. 7532
Mediazione
Il contratto di mediazione ha natura onerosa e la provvigione non rientra tra le spese del contratto di compravendita e in quelle accessorie che l'art. 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, non scaturendo essa dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, dal quale solo sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l'affare per la quota ad essa spettante. Di conseguenza, in assenza della prova di un contratto di mandato o di una cd. mediazione negoziale unilaterale e della sussistenza di un patto di rinuncia al compenso dell'alienante, la provvigione ex art. 1755 c.c. è dovuta da entrambe le parti, senza che esse si possano sottrarre a tale obbligo assumendo l'assenza di un incarico bilaterale perché a tal fine è necessario aver espressamente rifiutato l'opera del mediatore, come nel caso di trattativa condotta con l'espressa condizione di assenza di intermediari (clausola inintermediari o franco di mediazione).
Tribunale Modena 07 dicembre 2012 n. 1863
La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l'art. 1475 c.c. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, solo dal quale sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l'affare per la quota ad esso spettante.
Cassazione civile sez. II 06 luglio 2011 n. 14899
Buon pomeriggio,
dovrei acquistare un box insieme a mio marito. siamo in regime di separazione dei beni.
il notaio mi ha detto di emettere un assegno circolare (o effettuare un bonifico) per l’importo totale del prezzo del box, delle varie imposte di registro e del onorario del notaio).
Dice che sull’atto verrà indicato che spese le del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del venditore e non del compratore.
con questo significa che il costruttore si impegna a pagare il notaio per conto nostro, sia per il compenso che per l’imposta di registro per l’acquisto?
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro. Cordiali saluti