Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1508 codice civile: Vendita separata di cosa indivisa

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Commento
Riscatto (patto di): [v. 1500].
La norma prevede il caso in cui la cosa venduta abbia più comproprietari ed ognuno di essi venda solo la sua parte di proprietà. Ciascuno di essi può chiedere il riscatto non dell’intera cosa, ma soltanto della parte da lui effettivamente venduta.
Giurisprudenza annotata
Permuta
In virtù del richiamo contenuto nell'art. 1555 c.c., per cui le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto compatibili, la permuta medesima resta soggetta alle disposizioni degli art. 1500 e 1509 c.c., in tema di riscatto convenzionale.
Cassazione civile sez. II 29 ottobre 1992 n. 11752