Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1519-te codice civile

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Giurisprudenza annotata
Vendita
La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 1519 ter c.c.), essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene (art. 1519 quater c.c.), potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario (art. 1519 quinquies c.c.), tenuto conto che, comunque, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento (art. 1519 nonies c.c)
Tribunale Novara 22 settembre 2011 n. 648