Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1604 codice civile: Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Commento
Patto di riscatto: [v. 1500].
Facoltà di licenziare (licenza): [v. 1597] nella specie licenziare significa manifestare una volontà idonea a far cessare il rapporto.
Giurisprudenza annotata
Contratti agrari
La norma dell'art. 1604 c.c., che nel caso di vendita con patto di riscatto della cosa locata, prevede la sospensione della facoltà del compratore di licenziare il conduttore fino alla scadenza del termine per il riscatto, non può essere applicata al caso di vendita senza patto di riscatto di un fondo rustico concesso in affitto a coltivatore diretto, e ciò anche se a costui spetti la facoltà di riscatto per non essergli stata comunicata dal proprietario la proposta di alienazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, dato che detta facoltà di riscatto attribuita al coltivatore dall'art. 8, comma 5, l. 26 maggio 1965 n. 590, non ha nulla in comune con quella spettante al venditore nel caso di stipulazione del relativo patto ex art. 1500 c.c., basandosi su presupposti assolutamente diversi e tendendo a risultati del tutto opposti anche per quanto concerne la sorte del contratto di locazione.
Cassazione civile sez. III 28 ottobre 1978 n. 4934