Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1635 codice civile: Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Commento
Caso fortuito: quid che opera nel campo dell’imprevisto e dell’imprevedibile varcando i limiti della prudenza e dell’attenzione umana (es.: incendio, calamità naturali).
Indennizzo: somma di denaro dovuta per riparare parzialmente la diminuzione economica subita dalla parte in conseguenza di un atto lecito. L’indennizzo differisce dal risarcimento del danno [v. 1218, 1223] che consiste nell’integrale riparazione della lesione subita in conseguenza di un’attività antigiuridica.
Giurisprudenza annotata
Espropriazione
Riguardo ad occupazione finalizzata ad espropriazione per pubblica utilità, sulla somma liquidata dall'espropriante a favore del proprietario, ha diritto a rivalersi, contro quest'ultimo, l'affittuario, limitatamente alla parte di indennità corrispondente ai frutti non percepiti ed al mancato raccolto, e non anche per indennità di occupazione.
Cassazione civile sez. III 13 dicembre 1993 n. 12253