Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1681 codice civile: Responsabilità del vettore

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (1).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Commento
Sinistro: evento avverso che colpisce la persona o i beni del viaggiatore, causandogli un danno. Deve essere cagionato da omissioni, negligenze o altre cause imputabili al vettore o ai suoi ausiliari nella organizzazione o esecuzione del viaggio.
(1) In tema di responsabilità per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore e il suo bagaglio, il vettore è chiamato ad osservare, al fine di evitarli, una diligenza massima: così, egli potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni provocati da un evento fortuito, quale, ad esempio, il crollo di un ponte, nell’ipotesi in cui, essendo note le condizioni di pericolosità del ponte, di certo sarebbe stato diligente modificare il percorso del mezzo di trasporto.
Vi è, altresì, una presunzione relativa di responsabilità a carico del vettore. Difatti, il viaggiatore deve provare soltanto l’esistenza del contratto di trasporto e del danno subito durante il viaggio: spetta al vettore, invece, l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee. Si tratta di una responsabilità contrattuale, in quanto il vettore assume l’obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione. Secondo alcuni, oltre alla responsabilità contrattuale, sarebbe configurabile anche una concorrente responsabilità extracontrattuale.
Giurisprudenza annotata
Trasporto
In tema di responsabilità del vettore per danni alle persone trasportate ai sensi dell’art. 1681 c.c., sebbene si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono il viaggiatore verificatesi durante le operazioni preparatorie ed accessorie del trasporto o durante le fermate, è pur sempre richiesto un nesso causale tra evento dannoso e viaggio e, quindi, tra evento dannoso e veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo.
Tribunale Roma sez. VIII 10 maggio 2014 n. 10344
La presunzione di responsabilità posta a carico del vettore ex art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non opera in contrasto con la disciplina dell'art. 1227 c.c., non precludendo perciò l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Cassazione civile sez. III 03 ottobre 2013 n. 22603
Nel trasporto di persone, il vettore, per effetto della disposizione dell’art. 1681 c.c., assume la responsabilità della incolumità del passeggero durante il trasporto salvo che per gli eventi che non siano in alcun modo causalmente ricollegabili al trasporto, perché imputabili a caso fortuito.
Tribunale Nocera Inferiore sez. II 14 maggio 2013 n. 407
Ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione del volo, il passeggero che sia giunto alla destinazione finale con un ritardo di quasi ventiquattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente programmato, a nulla rilevando che il vettore si sia attivato per assicurare un volo alternativo, né potendosi considerare circostanza eccezionale l'avaria occorsa al motore del veicolo.
Tribunale Palermo 17 gennaio 2013
Ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché progressivamente inferiore è il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della suaintegrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diversa dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua (Cass. civ., 24 ottobre 2007, n. 22338).
Cassazione civile sez. III 18 gennaio 2012 n. 666
Sport
In tema di contratto di trasporto riguardo agli incidenti verificatesi nel corso del trasporto degli sciatori da valle a monte, a carico del gestore della pista di sci sono configurabili, sia per la fase di risalita che per quella di discesa, specifici obblighi di protezione ben noti in varie tipologie contrattuali in cui una parte accede in un ambiente sotto il controllo e la gestione dell’altra, come da es. il contratto di lavoro subordinato (cfr. art. 2087 c.c.), il contratto di spedalità, il contratto di albergo e, appunto, il contratto di trasporto.
Tribunale Rovereto 14 febbraio 2013
In tema di contratto di trasporto riguardo agli incidenti verificatesi nel corso del trasporto degli sciatori da valle a monte, pur precisando che il trasporto per mezzo di impianti di risalita sulle piste di sci impone un più accentuato obbligo di collaborazione in capo all’utente, la norma di riferimento è, l’art. 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde “se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, secondo un criterio di responsabilità oggettiva o, comunque, presunta.
Tribunale Rovereto 14 febbraio 2013
Circolazione stradale
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cassazione civile sez. III 13 maggio 2011 n. 10526