Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1709 codice civile: Presunzione di onerosità

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il mandato si presume oneroso (1). La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (2).
Commento
Tariffa professionale: tabella dei prezzi fissati da leggi speciali, da sindacati autorizzati o altre autorità competenti, utilizzata per determinare la retribuzione di specifiche prestazioni professionali.
Usi: abitudini che si creano nel commercio; nella fattispecie, il riferimento va a quanto accade nella pratica del luogo dove si conclude il negozio per il quale il mandato è rilasciato.
(1) Il mandato può essere dietro corrispettivo o gratuito; la gratuità può risultare o da uno specifico accordo, o desumersi dal comportamento delle parti o dalle circostanze in cui il mandato è stato stipulato.
(2) La norma stabilisce un ordine (cd. ordine gerarchico) in base al quale il corrispettivo deve essere quantificato. Se il compenso dovrà essere indicato dal giudice, questi dovrà decidere secondo equità (ossia contemperando gli interessi contrapposti delle parti), tenendo presente e il tipo di attività svolta e il tempo impiegato per eseguirla.
Giurisprudenza annotata
Società
In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi. Rigetta, App. Palermo, 12/02/2008
Cassazione civile sez. lav. 29 ottobre 2014 n. 23004
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi — tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli art. 2259 e 2293 c.c. — e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c.
Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2012 n. 21145
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi — tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli art. 2259 e 2293 c.c. — e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c.
Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2012 n. 21145
In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi. Rigetta, App. Palermo, 12/02/2008
Cassazione civile sez. lav. 29 ottobre 2014 n. 23004
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi — tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli art. 2259 e 2293 c.c. — e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c.
Cassazione civile sez. lav. 28 novembre 2012 n. 21145
In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi. Rigetta, App. Palermo, 12/02/2008
Cassazione civile sez. lav. 29 ottobre 2014 n. 23004
In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell'art. 36, comma 1, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
Cassazione civile sez. I 01 aprile 2009 n. 7961
Mandato e rappresentanza
Gli artt. 2722 e 2729 del cod. civ. non trovano applicazione nell'ipotesi di contratto di mandato gratuito, allorché la volontà negoziale circa la gratuità del contratto sia stata espressa sin dall'inizio del rapporto contrattuale, vendendo in rilievo, in tale caso, una questione di interpretazione della sostanziale ed originaria volontà negoziale delle parti e non già di applicazione dei limiti alla prova testimoniale e presuntiva in materia di patti aggiunti. Rigetta, App. Bologna, 05/02/2008
Cassazione civile sez. III 08 luglio 2014 n. 15485
La presunzione di onerosità del mandato, stabilita "iuris tantum" dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni. Rigetta, App. Catania, 21/02/2008
Cassazione civile sez. II 27 giugno 2014 n. 14682
Ai fini della liquidazione del compenso per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 cod. civ. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, dalle tariffe professionali. (Nella specie, la Suprema Corte ha enunciato il principio confermando la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la prestazione professionale non protetta, resa dal non professionista, caratterizzata da un minor valore in quanto carente della spendita, a beneficio del committente, della competenza ed esperienza del professionista). Rigetta, App. Genova, 04/05/2007
Cassazione civile sez. III 22 aprile 2013 n. 9741