Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1734 codice civile: Revoca della commissione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata (1).
Commento
Revoca: atto unilaterale di volontà del committente di ritirare l’incarico dato al commissionario. Essa, a norma dell’art. 1723, si qualifica come causa estintiva del mandato [v. 1328].
(1) La norma attribuisce al committente il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, revocando l’incarico conferito. Il committente realizza così un atto lecito che risulta però dannoso per il commissionario: a tal fine egli sarà tenuto a pagare un indennizzo (nel quale si computano, per intero, le spese sostenute ed una parte proporzionale dell’intero compenso dovuto), ed a rispettare un limite temporale (momento della conclusione del contratto) al di là del quale il potere di revoca non potrà essere più esercitato.