Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1788 codice civile: Diritti del depositante

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.
Giurisprudenza annotata
Assicurazioni
In relazione a polizza assicurativa inerente a merce da spedirsi, intesa ad ottenere copertura per tutti i rischi compresi "tra magazzino e magazzino", ovvero per tutti gli eventi prodottisi fino alla consegna della merce al destinatario finale, ivi compresa la giacenza in magazzino, l'ispezione, espletata dalla polizia doganale, sulla merce sbarcata e presa in deposito da un'impresa portuale, non costituisce fattispecie di consegna, né di liberazione dall'obbligo assicurativo; ne consegue che la copertura assicurativa deve ritenersi estesa "ipso facto" agli ammanchi verificatesi anche successivamente alla verifica doganale.
Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19735