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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1804 codice civile: Obbligazioni del comodatario

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione (1) della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Commento
(1) In caso di inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo il comodatario può recedere dal contratto causandone l’estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l’obbligo di restituire la cosa.
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