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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1853 codice civile: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Giurisprudenza annotata

Fallimento

La revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell'esistenza di un pagamento, eseguito dal correntista o da terzi ed accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo. In particolare, l'accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, solo laddove esso abbia la sua provvista nell'utilizzazione di danaro di quest'ultimo o, in mancanza, nel pagamento dei titoli da parte di un terzo. Qualora nessuna di tali ipotesi si verifichi, perché il credito esigibile della banca, annullato su di un conto passivo, sia stato riportato, per il medesimo importo, a debito del cliente su un altro conto passivo non affidato, l'operazione assume, invece, mero valore contabile, non estinguendo alcun debito del cliente, né riducendo l'esposizione della banca, onde difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 67, comma 2, legge fall..

Cassazione civile sez. I  06 novembre 2012 n. 19108

 

Per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario dimostrare il venir meno della funzione solutoria delle stesse in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego

Cassazione civile sez. I  02 marzo 2012 n. 3316  

 

Ai fini della revocabilità di rimesse solutorie, effettuate sul conto corrente del debitore principale poi fallito dal terzo, occorre verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, essendo il versamento del terzo ex se un atto neutro, con valenza meramente contabile; pertanto, nel caso in cui la banca, accreditando sul conto l'importo relativo, adempia alla propria obbligazione nascente dal contratto di appalto di servizi con il correntista e si assolva, in tal modo, solo alla funzione di registrazione contabile della compensazione legale, ai fini dell'estinzione del debito del correntista verso la banca medesima, l'iscrizione non determina una rimessa revocabile, poiché vi è autonomia tra il rapporto di conto corrente e quello d'appalto e l'effetto solutorio non è conseguenza dell'iscrizione, ma si situa ex art. 1243 c.c. nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, in presenza dei requisiti di liquidità ed omogeneità.

Cassazione civile sez. I  10 ottobre 2011 n. 20753  

 

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis dell'accipiens"), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo. Tale conto, infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti — del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso — si compensano ex art. 56 l.fall. e, pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria quando, come nella specie, le somme oggetto dell'originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto.

Cassazione civile sez. I  20 giugno 2011 n. 13449  

 

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens e l'accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Cassazione civile sez. I  26 gennaio 2011 n. 1834

 

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione di pegno su libretto di risparmio al portatore a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento in favore della banca - sulla base di atto non impugnato in sede di revoca - della facoltà di prelevare in qualsiasi momento le somme ivi depositate sino a concorrenza del credito vantato, opera la compensazione di cui all'art. 1853 c.c., avendo entrambi i crediti che ne sono oggetto - quello di restituzione delle somme del libretto e quello di rimborso del finanziamento - il fatto genetico della rispettiva situazione giuridica estintiva in data anteriore al fallimento; ne consegue l'infondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di realizzazione del pegno.

Cassazione civile sez. I  28 maggio 2008 n. 14067  

 

 

Contratti bancari

Se il contratto di anticipazione salvo buon fine non mette a disposizione del cliente somme di denaro, l'anticipazione non costituisce niente altro che il corrispettivo del titolo ceduto, in forza dell'assunzione da parte della banca dell'obbligo di scontare il titolo entro un limite prefissato; sicché l'accredito sul conto ordinario, derivante da anticipi su effetti presentati allo sconto, produce lo stesso effetto ai fini solutori ovvero ripristinatori della provvista, della rimessa eseguita direttamente dal cliente con le liquidità ricavate dall'anticipazione, del tutto indifferente risultando che l'operazione si sia materializzata attraverso un giroconto.

Cassazione civile sez. I  02 aprile 2009 n. 8049  

 

Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall'art. 1853 c.c. esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).

Cassazione civile sez. I  05 febbraio 2009 n. 2801  

 

La banca, quando accetta la delegazione di pagamento conferitale da un terzo con un bonifico, si obbliga all'esecuzione nei confronti del solo delegante, non assumendo alcuna autonoma obbligazione nei confronti del correntista beneficiario. Il successivo accreditamento del bonifico sul conto corrente del beneficiario avviene invece in ragione di un distinto mandato generico a gestire il servizio cassa, conferito dal correntista alla banca, e prescinde dalla natura e dall'origine della provvista. Sicché neppure da questo mandato deriva un'autonoma e specifica obbligazione della banca nei confronti del suo cliente per ciascuna rimessa, perché, secondo quanto prevedono gli art. 1823, comma 1, e 1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse.

Cassazione civile sez. I  23 gennaio 2009 n. 1742  



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