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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1855 codice civile: Operazione a tempo indeterminato

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Giurisprudenza annotata

Fallimento

In tema di revocatoria fallimentare del pegno, costituito a garanzia dei debiti nascenti su conto corrente, la sussistenza, all'epoca dell'atto costitutivo, di un ammontare dell'esposizione inferiore al valore del bene dato in garanzia (nella specie, un certificato di deposito) e rientrante nei limiti dell'apertura di credito, non preclude la riferibilità dell'azione all'intero atto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall., in quanto stipulato in favore della banca non solo a garanzia del debito per la parte di fido utilizzato, dunque da valutarsi alla stregua di debito non scaduto, ma anche per i debiti futuri; ne consegue l'obbligo per la banca di restituire l'intero pegno o il suo equivalente monetario.

Cassazione civile sez. I  25 gennaio 2008 n. 1745  

 

 

Titoli di credito

In tema di reato di cui all'art. 1, l. 15 dicembre 1990 n. 386, la dizione "conto chiuso", recata dal protesto, non implica la conoscenza del venir meno della convenzione di "cheque" da parte del traente, prescindendo dalla prova dell'avvenuta comunicazione della chiusura da parte della banca trattaria. Nè la suddetta conoscenza può presumersi per il fatto che gli art. 1855 c.c. e 9 l. 15 dicembre 1990 n. 386 richiedono la previa comunicazione al correntista, poiché l'efficacia di quest'ultima può non essere immediata e dipende dalla ragione per la quale il conto viene chiuso. Pertanto, il giudice penale deve accertare quale sia la ragione della dedotta chiusura del conto e in quale data essa sia stata comunicata.

Cassazione penale sez. V  19 marzo 1996 n. 5022  

 

In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, occorre distinguere la revoca della convenzione di "cheque" ai sensi dell'art. 9 l. 15 dicembre 1990 n. 386, per effetto del mancato pagamento anche parziale del titolo, seguito da protesto o da contestazione equivalente, dal recesso di contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1855 c.c. in dipendenza da qualsiasi comportamento non corretto del correntista, diverso da quello previsto dal cit. art. 9. Nel primo caso la revoca produce effetto nei confronti del traente dal momento della sua comunicazione mediante lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento, nel secondo essa opera dopo il decorso del termine di preavviso di 15 giorni. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che correttamente il pretore aveva escluso il reato di cui all'art. 1 l. n. 386 del 1990, in quanto gli assegni erano stati emessi prima che fosse trascorso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 1855 c.c., nulla rilevando che l'imputato avesse già ricevuto comunicazione della chiusura del conto e della revoca degli affidamenti).

Cassazione penale sez. V  03 febbraio 1994

 

In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, occorre distinguere la revoca della convenzione di cheque ai sensi dell'art. 9 della l. 15 dicembre 1990 n. 386, per effetto del mancato pagamento anche parziale del titolo, seguito da protesto o da constatazione equivalente, dal recesso di contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1855 c.c. in dipendenza da qualsiasi comportamento non corretto del correntista, diverso da quello previsto dal citato art. 9. Nel primo caso la revoca produce effetto nei confronti del traente dal momento della sua comunicazione mediante lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento, nel secondo essa opera dopo il decorso del termine di preavviso di quindici giorni. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che correttamente il pretore aveva escluso il reato di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990, in quanto gli assegni erano stati emessi prima che fosse trascorso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 1855 c.c., nulla rilevando che l'imputato avesse già ricevuto comunicazione della chiusura del conto e della revoca degli affidamenti).

Cassazione penale sez. V  03 febbraio 1994

 

 

Contratti bancari

Qualora la banca comunichi al cliente la revoca di un'apertura di credito a tempo indeterminato, avvalendosi di clausola del relativo contratto che escluda il preavviso, o comunque lo riduca ad un termine così limitato da implicare sostanzialmente l'immediata insorgenza per l'accreditato del debito di restituzione, e contestualmente eserciti la facoltà di soddisfare le proprie ragioni tramite compensazione con saldo attivo di deposito con convenzione di assegno (art. 1853 c.c.), la banca medesima può far carico al cliente di ripristinare la provvista su detto deposito senza concessione di alcun termine (restando in difetto esonerata dall'obbligo di pagare gli assegni in precedenza emessi in situazione di regolare copertura), solo in presenza di un espresso patto contrattuale. Tale patto, introducendo un recesso senza preavviso dalla convenzione d'assegno, abbisogna se contenuto in condizioni generali di contratto, di specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c.

Cassazione civile sez. I  09 febbraio 1987 n. 1381  

 

 

Compensazione

Lo schema della compensazione legale ex art. 1243 e 1855 c.c. presuppone la derivazione dei reciproci crediti da autonome obbligazioni nascenti da titoli diversi non collegati tra di loro, e non da obbligazioni riducibili, come nel caso in esame, nell'ambito dello stesso unitario rapporto giuridico di conto corrente.

Tribunale Torino  22 gennaio 1987



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