Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1865 codice civile: Diritto di riscatto della rendita perpetua

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Commento
Riscatto: atto mediante il quale ci si libera, a determinate condizioni, da un obbligo precedentemente assunto. Nel caso di specie, il debitore può effettuare il (—), e così liberarsi, mediante pagamento di una somma corrispondente alla capitalizzazione (ossia determinazione del capitale che produce un certo reddito) della rendita annua sulla base dell’interesse [v. 1282] legale.