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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1892 codice civile: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave (1).

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Commento

Dichiarazione inesatta: dichiarazione fornita dall’assicurato da cui deriva una rappresentazione non veritiera circa alcuni elementi del rischio o, complessivamente, di tutto il rischio assicurato.

 

Dichiarazione reticente: dichiarazione fornita dall’assicurato nella quale, relativamente alla descrizione del rischio, si omettono degli elementi con coscienza e intenzione.

 

Colpa grave: nel caso di specie essa consiste in quella situazione nella quale si manifesta una grossolana negligenza nella rappresentazione del rischio da parte dell’assicurato.

 

 

(1) La norma disciplina l’ipotesi in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, ha agito con un comportamento doloso o, comunque, con grossolana negligenza e con le sue dichiarazioni, non corrispondenti al vero, non ha consentito all’assicuratore di avere una chiara conoscenza del rischio da assicurare. Per l’assicuratore è molto importante poter valutare con precisione il rischio da assumere al fine di decidere se accettare o meno il trasferimento del rischio e di determinare con esattezza la somma (premio) che l’assicurato dovrà pagare.

 

 

 

Giurisprudenza annotata

Assicurazione

Le falsità e reticenze di cui all'art. 1892 c.c. producono l'annullamento del contratto (o la perdita del diritto all'indennizzo, se scoperte dall'assicuratore dopo l'avveramento del rischio) non quando la circostanza taciuta abbia provocato l'evento avverso, ma anche allorché al momento della stipula la falsità appariva astrattamente idonea ad aumentare la relativa probabilità.

Cassazione civile sez. III  06 giugno 2014 n. 12831

La circostanza che l'assicuratore inserisca una domanda nel questionario sottoposto all'assicurando prima della stipula del contratto è un indice del fatto che la conoscenza di quella circostanza è particolarmente importante per l'assicuratore, e per la formulazione del suo consenso alla stipula del contratto. (Nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che l'assicurato avesse reso dichiarazioni reticenti al momento della stipula del contratto di assicurazione sulla vita, negando, contro il vero, di avere stipulato - peraltro nello stesso giorno - altri contratti di identico contenuto e, per l'effetto, negato il diritto degli eredi all'indennizzo. Deducendo questi ultimi che i giudici del merito avrebbero omesso di spiegare per quali ragioni avevano ritenuto che la reticenza sulla esistenza di altre polizze avesse inciso sul rischio, sì da indurre l'assicuratore - se l'avesse saputo - a non stipulare ovvero a stipulare a condizioni diverse, in applicazione - tra l'altro - del principio che precede, la Suprema corte ha rigettato il motivo).

Cassazione civile sez. III  06 giugno 2014 n. 12831  

Non può ritenersi reticente l'assicurato che, al momento della stipula del contratto, ometta di segnalare all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici in quel momento ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che successivamente emerga che quei sintomi erano invece determinati da una grave malattia non ancora palesatasi né facilmente accertabile al momento della stipula del contratto stesso.

Cassazione civile sez. III  06 giugno 2014 n. 12838  

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti. Cassa con rinvio, App. Roma, 31/07/2007

Cassazione civile sez. III  17 febbraio 2014 n. 3622  

La clausola "claims made" prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore e pagamento del premio, potendo risultare assicurati comportamenti anteriori alla conclusione del contratto se la domanda di risarcimento è proposta dopo tale data e potendo risultare sforniti di garanzia i comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della validità ed efficacia della polizza se la domanda di risarcimento è proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. Nei contratti a regime "claims made" il rischio esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi dell'assicurato; l'alea non concerne i comportamenti nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi e nel fatto che non qualunque comportamento colposo induce il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni. Nei casi in cui la domanda avviene in corso di contratto ed è riferita a comportamenti anteriori alla stipulazione, la clausola "claims made" è favorevole per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 c.c., mentre nei casi in cui il sinistro si realizza nel pieno vigore del contratto d'assicurazione e la domanda viene svolta per la prima volta dopo lo scioglimento del contratto, la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità venendo a mancare, in danno dell'assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo per il solo fatto che la domanda viene proposta dopo lo scioglimento del contratto.

Cassazione civile sez. III  17 febbraio 2014 n. 3622  

L'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'istituto assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullabilità, non sussiste nel momento in cui il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine ed ancor più nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione. Ed infatti, in siffatte ipotesi, è sufficiente per la compagnia di assicurazioni, al fine di sottrarsi al pagamento dell'indennità, che la medesima invochi, anche mediante eccezione, la violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato.

Tribunale Padova  04 maggio 2012

L'assicuratore il quale, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottoponga al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie (nella specie: patologie metaboliche) né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli art. 1892 e 1893 c.c., non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente come il diabete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico.

Cassazione civile sez. III  20 dicembre 2011 n. 27578  

La disposizione di cui all'art. 1892 ultimo comma c.c. - ai sensi della quale se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza - non trova applicazione al caso di specie, in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti concernono indistintamente la posizione di tutti gli assicurati. Né la mancata prova della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni in capo ai singoli assicurati (amministratori e sindaci) può assumere rilievo ai sensi dell'art. 1894 c.c., atteso che il senso della disposizione in discorso è meramente quello di estendere agli assicurati l'obbligo di informazione e non quello di aggiungere ai presupposti dell'art. 1892 c.c. il requisito della conoscenza da parte degli assicurati o dei beneficiari delle inesattezze e reticenze.

Corte appello Milano sez. IV  12 luglio 2011 n. 2105  

In tema di assicurazione sulla vita, non può ritenersi reticente, per i fini di cui all'art. 1892 c.c., la condotta dell'assicurato che al momento della stipula del contratto sottaccia all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici, in quel momento, ambigui, aspecifici e comunque non allarmanti, a nulla rilevando che in prosieguo di tempo emerga che quei sintomi erano provocati da una grave malattia, non accertabile al momento della stipula del contratto se non attraverso specifici e particolari esami.

Cassazione civile sez. III  21 giugno 2011 n. 13604  



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