Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1965 codice civile: Nozione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (1) (2).
Commento
Transazione: strumento di agile e sollecita composizione informale e stragiudiziale di liti attuali e future: l’una parte modifica in tutto o in parte le sue pretese in cambio di una concessione dell’altra.
Reciproche concessioni: consistono nel fatto che ciascuna delle parti modifica in tutto o in parte la propria pretesa; esse possono essere sia di carattere economico-patrimoniale che di natura morale. È indubbio che tra le concessioni debba esistere un nesso di reciprocità, ancorché quest’ultima non comporti un equilibrio tra le concessioni stesse.
Lite: conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di una parte e dalla resistenza dell’altra; la pretesa deve consistere nell’affermazione di un diritto (esista o meno nella realtà). La (—) oggettivizza l’incertezza della situazione di fatto che le parti intendono eliminare.
(1) Il comma 2 configura la transazione cd. mista, che si ha quando le reciproche concessioni oltrepassano la sfera del rapporto giuridico litigioso e coinvolgono quindi rapporti estranei alla lite; in tal caso, l’atto di autonomia privata non si riduce ad un mero strumento di eliminazione di quest’ultima.
(2) Con d.l. 132/2014 è stata introdotta la cd. convenzione di negoziazione assistita, che può essere definita come un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
L’accordo in questione deve essere concluso in forma scritta, a pena di nullità, e deve precisare il termine entro il quale completare la procedura e l’oggetto della controversia, restandone sempre esclusi i diritti indisponibili (art. 2 d.l. 132/2014).
L’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ha gli stessi effetti, relativamente alla prescrizione, della domanda giudiziale. Esso, inoltre, ma per una volta sola è idoneo ad impedire la decadenza.
Giurisprudenza annotata
Transazione
Elementi imprescindibili per la validità di una transazione sono l'esistenza di una res dubia, cioè di un rapporto giuridico avente carattere di incertezza, e le reciproche concessioni dei contraenti. Ne consegue che è invalida la transazione contenente il pieno riconoscimento della pretesa di una parte a fronte di una totale rinuncia da parte dell'altra (fattispecie relativa ad un transazione avente ad oggetto la cessione di un immobile da parte di una donna alla nipote a e al marito di questa avverso l'assunzione dell'obbligo di assistenza per il resto della vita della donna).
Cassazione civile sez. II 25 ottobre 2013 n. 24169
Per una valida conclusione di una transazione è necessario che essa cada su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza e che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (nella specie, una donna aveva chiamato in giudizio i suoi fratelli chiedendo che fosse dichiarato nullo o di nessun effetto ovvero annullato l'atto di transazione con essi stipulato a chiusura di controversie precedenti, in forza del quale aveva consentito loro di installare nell'atrio della sua proprietà una fossa biologica, avendo erroneamente ritenuto che i convenuti fossero stati comproprietari dell'atrio in questione, come risultava dai relativi dati catastali).
Cassazione civile sez. II 25 ottobre 2013 n. 24164
In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni. Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 23/05/2007
Cassazione civile sez. lav. 03 settembre 2013 n. 20160
La transazione può avere efficacia novativa esclusivamente quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.
Tribunale Arezzo 03 maggio 2013 n. 461
E’ ammissibile la transazione avente ad oggetto danni futuri purché gli stessi siano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula (principio richiamato in relazione ad un verbale di conciliazione sindacale).
Tribunale Latina sez. lav. 19 marzo 2013
La transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem", con la conseguenza che, quando siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, essendo irrilevante la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. All'uopo, si evidenzia che, non essendo prescritta dalla legge la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare con la produzione della stessa in giudizio o con l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. (Nella fattispecie, la volontà di avvalersi dell'accordo transattivo oggetto di contestazione da parte della società convenuta è emersa dall'analisi della sua condotta, con la conseguenza che quest'ultima è stata condannata a corrispondere alla società attrice il saldo di quanto dovuto in relazione all'accordo "de quo").
Tribunale Arezzo 16 gennaio 2013 n. 58
In caso di accordo transattivo l’obbligazione s’intende estinta nel momento in cui il debitore adempie esattamente, così come concordato, ferma restando la necessaria cooperazione da parte del creditore. Pertanto qualora il ritardo nell’adempimento sia dipeso dalla mancata comunicazione, da parte del creditore, delle coordinate bancarie sulle quali accreditare i pagamenti, il debitore non può essere ritenuto responsabile di inesatto adempimento sotto il profilo della tempestività.
Tribunale Roma sez. VIII 08 giugno 2012 n. 11893
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio intervenga una transazione, senza che, tuttavia, alcuna di esse deduca in giudizio la sopravvenuta composizione transattiva della controversia (anche, se del caso, proponendo appello per dedurre tale circostanza, in funzione dell'ottenimento della declaratoria di cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, di estinzione del processo) ed il giudizio sia definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione così accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in un successivo giudizio e di far valere il contenuto dell'accordo transattivo, mediante la proposizione di un'azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione, da considerare divenuta ormai definitivamente inefficace.
Cassazione civile sez. II 14 febbraio 2012 n. 2155