Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1976 codice civile: Risoluzione della transazione per inadempimento

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato (1) (2).
Commento
(1) Il patto contrario è di solito formulato sotto forma di clausola risolutiva espressa. Ove tale clausola sia pattuita per il caso di inadempimento, il verificarsi della condizione risolutiva determina la piena e completa reviviscenza del rapporto originario, antecedente alla transazione risoluta.
(2) Tale norma configura la transazione cd. novativa che si ha quando la situazione preesistente viene interamente sostituita: per la giurisprudenza, la figura in esame ricorre quando dalla transazione sorge una obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente sostituita.
La transazione novativa si distingue da quella cd. semplice o non novativa: la prima costituisce un negozio principale, nel senso che in esso diritti ed obblighi trovano la loro unica fonte; la seconda è un negozio ausiliario o concorrente, nel senso che fonte di tali diritti ed obblighi è quella su cui si fonda il rapporto originario. Tale distinzione è rilevante ai fini di un’eventuale risoluzione: nel caso di transazione novativa, dato che essa sostituisce interamente il rapporto originario, si deve tener conto del solo regolamento transattivo; nel caso di transazione semplice, invece, occorre considerare il rapporto originario, e potrà farsi luogo a risoluzione soltanto ove quest’ultimo sia di natura contrattuale e con prestazioni corrispettive.
Giurisprudenza annotata
Transazione
Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previsione di risoluzione dell'accordo in caso d'inadempimento, onde verificare la natura novativa o meno dell'accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto.
Cassazione civile sez. III 27 marzo 2014 n. 7208
Se la transazione estingue la controversia preesistente, non si può poi chiederne la risoluzione per violazione del termine essenziale: lo impedisce l'art. 1976 c.c., a meno che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato.
Cassazione civile sez. II 05 ottobre 2010 n. 20674
Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto accade qualora le parti abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l’art. 1976 c.c. sancisce l’irrisolubilità della transazione, salvo comunque il patto contrario.
Tribunale Tivoli 07 novembre 2007
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare "decaduta", ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura).
Cassazione civile sez. III 16 novembre 2006 n. 24377
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito). Ne consegue che, allorquando venga chiesta da una delle parti la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa correttamente il giudice di merito esamina esclusivamente la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario.
Cassazione civile sez. III 26 gennaio 2006 n. 1690
L'accertamento sul carattere novativo o meno della transazione, ai fini dell'art. 1976 c.c., implicando un'indagine sulla volontà delle parti e una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
Cassazione civile sez. III 13 dicembre 2005 n. 27448
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima soltanto creando le parti un nuovo vincolo giuridico incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata, di talché soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempie agli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro il limite di cui all'art. 1976 c.c. . (Conferma App. Napoli 31 ottobre 2000).
Cassazione civile sez. III 29 aprile 2005 n. 8983
L'inammissibilità della risoluzione della transazione per inadempimento sancita dall'art. 1976 c.c. nel caso in cui il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato) non esige un'apposita eccezione della parte interessata, poiché attiene all'esistenza delle condizioni dell'azione, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio.
Cassazione civile sez. III 07 novembre 2003 n. 16715
Agenzia
Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all'inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l'impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell'originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (art. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 409 c.p.c., in base all'effettivo svolgimento di un'attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma, con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa.
Cassazione civile sez. lav. 08 giugno 2001 n. 7814