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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2018 codice civile: Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Durante il termine stabilito dall’art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Commento
Atti conservativi: atti diretti ad evitare che un diritto possa essere pregiudicato (es.: il sequestro conservativo).
Titolo pagabile a vista: titolo di credito la cui prestazione è immediatamente esigibile, con la semplice esibizione al debitore.
Deposito giudiziario: deposito, ordinato dal giudice, di una somma di denaro presso un istituto autorizzato.
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