Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2050 codice civile: Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa (1), per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova (2) di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Commento
Attività pericolose: sono considerate pericolose non solo quelle attività definite tali dalla legge, ma tutte quelle che, anche in mancanza di un’espressa previsione di legge, abbiano insita la pericolosità o nella loro stessa natura (es.: esplosivi) o nei mezzi adoperati (es.: uso di pesticidi in agricoltura). Il concetto di pericolosità assume connotazione oggettiva: l’attività in re ipsa deve essere pericolosa, prescindendo quindi da eventuali errori o colpe nell’uso del mezzo.
(1) Dalla disciplina di cui all'art. 2050 restano escluse quelle attività le quali, pur se pericolose in sé o per definizione legislativa, siano tuttavia regolate, quanto alla responsabilità, da norme particolari contenute nello stesso codice civile. Pertanto, l’indagine sulle attività pericolose ex art. 2050 è residuale.
(2) Circa la prova liberatoria, l’accertamento deve essere effettuato in concreto ed alla luce di tutte quelle misure suggerite dalla comune esperienza.
Giurisprudenza annotata
Responsabilità civile
In punto di diritto, si osserva che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c., implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito.
Tribunale Salerno sez. II 24 novembre 2014 n. 5581
Al riguardo, con particolare riferimento all'attività edilizia (quale quella espletata dalla convenuta), è stato precisato che l'attività edilizia può essere considerata "pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 c.c., solo quando comporti l'esecuzione di opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree (Cass. 9 aprile 2009 n. 8688; Cass. 7 maggio 2007 n. 10300).
Tribunale Salerno sez. II 24 novembre 2014 n. 5581
È pur vero che il potere di qualificazione della domanda e, quindi, della responsabilità della convenuta, compete esclusivamente al giudice, ma sempre sulla base dei fatti allegati dalle parti, sicché, ove parte attrice allegasse nell'atto di citazione fatti e circostanze che integrano la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c., il giudice avrebbe potuto e dovuto qualificare la dedotta responsabilità della convenuta come responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, ancorché parte attrice non avesse operato un espresso richiamo all'art. 2050 c.c.
Tribunale Salerno sez. II 24 novembre 2014 n. 5581
L'attività di polizia svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto essa si configura come compito indefettibile imposto allo Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, siccome esercitata in difesa di beni e interessi dell'intera collettività e volta ad opporsi, dunque, alle potenziali offese che possano essere ad essi inferte da agenti esterni. Tale attività può, tuttavia, ricondursi nell'ambito della fattispecie di cui al citato art. 2050 c.c. per la natura dei mezzi adoperati; ove, però, si tratti di armi e di altri mezzi di coazione di pari pericolosità, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c. occorre riscontrare - in base ad un giudizio di merito non implicante un sindacato sulle scelte rimesse alla discrezionalità amministrativa, ma che attinge ai suoi limiti esterni - l'inoperatività della scriminante di cui all'art. 53 c.p. e ciò, segnatamente, sia in ragione di un uso imperito o imprudente degli anzidetti mezzi pericolosi ovvero del loro oggettivo carattere di anormalità ed eccedenza e, dunque, di sproporzionalità evidente rispetto alla situazione contingente. Ai fini del riparto dell'onere probatorio, spetta al soggetto danneggiato, che invoca la responsabilità della p.a. per la intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati (armi o altri mezzi di coazione del pari pericolosi) nell'attività di polizia rivolta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, fornire la dimostrazione di quelle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico (oltre a dover fornire la dimostrazione del nesso eziologico tra la pericolosità dei mezzi adoperati ed il danno patito); incomberà, invece, alla p. a. la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Cassazione civile sez. III 10 ottobre 2014 n. 21426
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso. (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconducibilità dell'inquinamento del fondo ad una attività industriale poiché lo sversamento delle acque reflue di lavorazione era solo eventuale). Rigetta, App. Brescia, 15/11/2010
Cassazione civile sez. III 22 settembre 2014 n. 19872
I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in un caso in cui l'illegittimo trattamento dei dati - consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l'infrazione amministrativa presupposto dell'ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada - era avvenuto da parte di un Comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall'interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore). Cassa e decide nel merito, Trib. Pistoia sez. dist. Monsummano Terme, 13/02/2010
Cassazione civile sez. VI 05 settembre 2014 n. 18812
Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "neminem laedere", sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature, come tale civilmente responsabile, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051 cod. civ, sia quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie in cui è stata affermata la colpevolezza sia del legale rappresentante della società gerente il "kartodromo" sia del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al "kart" nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo, la quale, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento). Rigetta, App. Salerno, 18/06/2012
Cassazione penale sez. IV 27 novembre 2013 n. 2343
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sè, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attività pericolosa partecipi chi patisce danno dall'esercizio dell'attività, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi. Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 19/01/2007
Cassazione civile sez. III 07 novembre 2013 n. 25058
Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in relazione al danno consistito nella perdita della mano sinistra, amputatagli per effetto dello scoppio di un petardo rimasto inesploso, domanda proposta nei confronti dei titolari di una società che aveva allestito in un campo sportivo uno spettacolo di fuochi pirotecnici, contravvenendo - a conclusione dello stesso - a un preciso obbligo di bonificare il terreno, rilevando che l'attore, anziché avvertire la pubblica autorità del rinvenimento del materiale pirico inesploso, lo aveva portato in quantità nella sua abitazione, prendendo successivamente a maneggiarlo per giocare "all'artificiere"). Rigetta, App. Salerno, 17/05/2011
Cassazione civile sez. VI 30 ottobre 2013 n. 24549
L’attività di gestione del maneggio può essere considerata pericolosa e rientrare pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c. qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi.
Tribunale Milano sez. X 28 ottobre 2013 n. 13473
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante - posta dall'articolo 2050 del Cc - presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio della attività e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato.
Cassazione civile sez. III 14 maggio 2013 n. 11575