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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2059 codice civile: Danni non patrimoniali

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il danno non patrimoniale (1) deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (2).

Commento

Danno non patrimoniale: è definito tradizionalmente come danno morale; sono danni morali le afflizioni e i dolori fisici o psichici cagionati dall’illecito. La recente giurisprudenza di legittimità, ampliando la nozione tradizionale, definisce il danno non patrimoniale come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come danno morale soggettivo.

 

(1) Il danno non patrimoniale, inteso nell’accezione tradizionale di danno morale, si inquadra nel sistema risarcitorio tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex art. 2043 e art. 32 Cost.), del danno morale soggettivo (risarcibile ex art. 2059 ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043); a tale configurazione si contrappone attualmente un inquadramento di tipo bipolare, che individua le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 nelle componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale soggettivo, sia il danno biologico, sia il cd. danno esistenziale (che consiste in «ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»: v. Cass. sez. un. 6572/2006). Peraltro, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, è continuato il dibattito sull’ammissibilità del danno esistenziale e, più in generale, degli aspetti del danno non patrimoniale, tanto che le Sezioni Unite (sent. 26972/2008) sono ulteriormente intervenute, sostenendo che: «Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 del codice civile, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione». Ne consegue che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria all’interno della quale è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie (morale, esistenziale, biologico) soltanto a fini descrittivi. Può quindi distinguersi il danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali, purché si tenga presente che la sofferenza morale non è un pregiudizio a sé stante ma solo uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unitario danno non patrimoniale; per lo stesso motivo, non è configurabile un autonomo danno esistenziale, inteso quale la perdita delle attività realizzatrici della persona, poiché una simile perdita costituisce un normale danno non patrimoniale che non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Da questa lettura unitaria del danno non patrimoniale deriva che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, senza duplicazioni. Vi è di più: la lesione del diritto risarcibile, così come sopra individuato, deve aver causato un pregiudizio serio e vi è, quindi, una soglia di offensività che, se superata, rende il pregiudizio meritevole di tutela; non sono risarcibili quindi i danni non patrimoniali «bagatellari», ossia futili o irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità.

 

(2) Il codice civile fissa la regola della risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge, che sono stati tradizionalmente individuati nei danni derivanti da reato (art. 185 c.p.). Tale limitazione era stata ritenuta contraria al disposto dell’art. 3, comma 1, Cost. (principio di uguaglianza), in quanto operante una discriminazione tra danneggiati, distinguendo fra vittime di un reato e vittime di un illecito civile; peraltro, in contrario si era osservato che la discriminazione è ragionevole, in quanto la situazione in cui versa la vittima di un reato è ben più grave di quella in cui versa la vittima di un illecito civile.

 

 

 

Giurisprudenza annotata

Danni non patrimoniali

Deve ritenersi gravemente offensivo il comportamento tenuto dalle amministrazioni dello stato che, a fronte della dichiarazione di omosessualità da parte di un uomo, lo avevano da un lato dallo svolgimento del servizio militare e dall'altro gli avevano notificato il provvedimento di revisione della patente di guida, e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica, risultando tale provvedimento e la conseguente convocazione disposta per effetto della comunicazione che l'ospedale militare aveva ritenuto di dover eseguire sulla base delle dichiarazioni dell'uomo, evidenziando la mancanza dei requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi.

Cassazione civile sez. III  22 gennaio 2015 n. 1126  

 

Il danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della propria fine è del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postula una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.

Cassazione civile sez. III  20 gennaio 2015 n. 811  

 

In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Rigetta, App. Roma, 21/05/2007

Cassazione civile sez. III  05 dicembre 2014 n. 25739  

 

In tema di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, quando la lesione della salute è assai lieve, non può configurarsi alcuna lesione; infatti, affinchè ricorra questa tipologia di danno è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

Cassazione civile sez. III  05 dicembre 2014 n. 25729  

 

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico 'terminale' connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro. Il danno da perdita della vita presenta una diversità ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del relativo danno deve essere oggetto di specifica ed autonoma domanda.

Cassazione civile sez. III  05 dicembre 2014 n. 25731  

 

In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito (fattispecie relativa al risarcimento da riconoscere ai familiari residenti in Tunisia di un cittadino tunisino, morto in Italia in un incidente stradale).

Cassazione civile sez. III  13 novembre 2014 n. 24201

 

Il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico); mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.

Cassazione civile sez. III  31 ottobre 2014 n. 23183  

 

In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte.(Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva liquidato in via equitativa, quale danno biologico terminale patito dalla vittima, rimasta in vita 7 giorni, la somma di euro 2.500,00 "pro die"). Rigetta, Firenze, 24/09/2007

Cassazione civile sez. III  31 ottobre 2014 n. 23183  

 

Il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto - a prescindere dall'entità e dall'intensità dell'aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo - il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva operato una - unitaria - liquidazione del danno alla reputazione, identificata con il senso della dignità personale, non già "quam suis", ma in conformità a quella acquisita nel contesto sociale e, quindi, anche - ma non solo - nell'ambito professionale). Rigetta, App. Roma, 01/03/2010

Cassazione civile sez. III  25 agosto 2014 n. 18174  



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