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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2088 codice civile: Responsabilità dell’imprenditore

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative (1).
Commento
(1) Art. implicitamente abrogato in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
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