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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 2103 codice civile: Prestazione del lavoro

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (1) o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (2).

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (3).

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

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AGGIORNAMENTO

La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi”.

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AGGIORNAMENTO

La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi”.

Commento

Prestatore di lavoro: [v. 2095]; Categoria: [v. 2095]; Nullità: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI].

Mansione: compito o concreta operazione espletata nell’adempimento di una prestazione di lavoro.

Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto: lavoratore temporaneamente impossibilitato all’espletamento delle proprie mansioni, per una delle cause tassativamente previste dalla legge [v. 2010-2011] (es.: in servizio militare).

Unità produttiva: ogni articolazione dell’impresa dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari per ottenere determinati risultati produttivi.

 

(1)La norma, nella sua parte iniziale, stabilisce il principio della contrattualità della prestazione cui il lavoratore è tenuto, che deve essere determinata o determinabile al momento dell’assunzione con riferimento ai compiti concretamente assegnati.

 

(2) Con riferimento alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, è opportuno precisare che si intendono equivalenti quelle mansioni che non comportano una diversa collocazione del lavoratore nella gerarchia dell’impresa e che gli garantiscono lo svolgimento e l’aumento delle capacità professionali acquisite.

 

(3) Questo inciso disciplina il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttive (cd. mobilità interna). Tale previsione è significativa poiché consente, nei limiti previsti, il potere unilaterale di modificare in via definitiva il luogo della prestazione lavorativa a parità di mansioni. Il trasferimento può essere disposto, però, solo per comprovate ragioni tecnico-organizzative, che il datore ha l’onere di provare e di comunicare al lavoratore interessato, anche se solo su richiesta di questi e non contestualmente al provvedimento di trasferimento.

Giurisprudenza annotata

Aggiornamento

L'articolo 3 del Dlgs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato in modo significativo la disciplina dello ius variandi (ovvero la facoltà del datore di lavoro di variare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente): in particolare, l'attuale versione dell'articolo 2103, comma 1, del Codice civile non ne subordina più la legittimità al giudizio di equivalenza sostanziale fra le mansioni precedentemente espletate dal lavoratore e quelle di nuova adibizione, limitandosi a richiedere che le seconde siano «riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte». In altri termini, in caso di modifica delle mansioni non è più necessario tenere conto del bagaglio professionale acquisito nel corso del rapporto di lavoro (equivalenza in senso sostanziale), essendo sufficiente accertare la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello e categoria legale di inquadramento rispetto alle precedenti (equivalenza in senso formale).

Mansioni e qualifiche

In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito, i quali avevano liquidato il danno non patrimoniale equitativamente ritenendo di poterne desumere l'entità dalla durata del demansionamento e dall'anzianità del prestatore, senza che quest'ultimo avesse fornito elementi idonei a dimostrare, anche solo in via presuntiva, il tipo e l'entità dei danni subiti).

Cassazione civile sez. lav.  26 gennaio 2015 n. 1327  

 

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata. Rigetta, App. Brescia, 08/06/2007

Cassazione civile sez. lav.  12 dicembre 2014 n. 26236  

 

Qualora il regolamento aziendale preveda, per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale ed aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto di una dipendente di banca all'inquadramento in un livello superiore, in applicazione della disposizione della contrattazione integrativa aziendale, che prevedeva un automatico avanzamento di livello dopo un periodo di ventiquattro mesi di assegnazione e di svolgimento del ruolo di operatore commerciale). Rigetta, App. Milano, 24/07/2007

Cassazione civile sez. lav.  06 novembre 2014 n. 23665  

 

In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale (nella specie, la Corte ha respinto la richiesta del ricorrente, secondo cui l'inattività per oltre sei anni dal ruolo di dirigente chimico di 2^ livello, nonché di coordinatore del laboratorio a carattere centralizzato del servizio di ematologia di un prestigioso policlinico universitario costituiva di per sé prova del danno subito, atteso che a detta della Corte la parte non aveva allegato le specifiche circostanze atte a provare il depauperamento del proprio bagaglio professionale).

Cassazione civile sez. lav.  29 settembre 2014 n. 20473  

 

Va ricondotto al legittimo esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro il mutamento di mansioni conseguente a una scelta organizzativa rientrante tra le prerogative dell'imprenditore. (Nella specie, il lavoratore era stato assegnato ad altre mansioni, rientranti nel suo livello di inquadramento, a causa della soppressione del settore al quale era precedentemente addetto).

Cassazione civile sez. lav.  29 settembre 2014 n. 20469  

 

Non sussiste ipotesi di dequalificazione allorchè l'oggetto della prestazione rimanga invariata come nella specie dove il lavoratore, che inizialmente interveniva come perito tecnico per una assistenza all'impianto di caratura tecnica limitata con operazioni manuali piuttosto semplici, dopo il trasferimento aveva visto il contenuto della sua prestazione spostarsi da compiti più operativi a compiti maggiormente di controllo del funzionamento di apparati.

Cassazione civile sez. lav.  23 settembre 2014 n. 19991  

 

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica). Rigetta, App. Venezia, 21/01/2013

Cassazione civile sez. lav.  19 settembre 2014 n. 19778

 

Lo svolgimento di funzioni vicarie per il tempo necessario alla copertura del posto vacante non integra svolgimento di mansioni superiori a meno che le funzioni vicarie non siano state conferite ad un soggetto che istituzionalmente le avrebbe.

Tribunale Roma sez. lav.  16 settembre 2014 n. 8205

 

Accertato il demansionamento, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno professionale. La quantificazione di tale danno può essere operata dal giudice di merito in via equitativa, tenendo conto dei soli giorni lavorativi in cui la professionalità è stata compromessa.

Cassazione civile sez. lav.  09 settembre 2014 n. 18965  

 

La posizione di comando di un dipendente da ente pubblico economico presso una amministrazione pubblica non comporta, a differenza del distacco, alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché il dipendente, immutato il rapporto organico con l'ente di appartenenza, viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa, con modifica del rapporto di servizio, senza tuttavia che siano imputabili all'ente di appartenenza gli effetti della gestione del rapporto ad opera del soggetto pubblico. Ne consegue che il lavoratore comandato, che si trovi a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle originarie, non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso l'ente di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di superiore inquadramento, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., proposta da un dipendente dell'ente Poste Italiane comandato presso il Ministero degli affari esteri). Rigetta, App. Roma, 01/10/2007

Cassazione civile sez. lav.  29 agosto 2014 n. 18460  

 

In forza dell'art. 2103 cod. civ. il prestatore di lavoro (nella specie, dirigente responsabile del servizio di "call center") deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rilevando in alcun modo che l'assegnazione a mansioni inferiori (nella specie, al servizio di cosiddetto "telesportello", destinato a raccogliere informazioni e reclami degli utenti) sia temporanea, o effettuata solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva. Rigetta, App. Roma, 17/04/2007

Cassazione civile sez. lav.  21 agosto 2014 n. 18121  

 

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'adibizione di un dipendente postale a mansioni diverse, sebbene protratta e reiterata, ma con attribuzione di reggenza di un ufficio per nove giorni e dopo tre anni di alternanza in detta posizione di altri dipendenti aventi qualifica di quadro, potesse dare luogo alla promozione automatica). Rigetta, App. Ancona, 20/11/2007

Cassazione civile sez. lav.  11 agosto 2014 n. 17870  

 



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1 Commento

  1. Buongiorno sono iscritta alla vostra newsletter e vi considero molto professionali e le spiegazioni sono molto esaudienti. Vorrei sapere una cosa importante sono in causa lavoro, con una società per azioni settore petrolifero consociata con la Kuwait Petroleum Italia SpA, sia civile dal 2016 e penale dal 2018 nella civile sono arrivata alla cassazione e al penale mi hanno archiviato la denuncia per falsa testimonianza dei testimoni all’udienza di 1 grado prima della sentenza definitiva ho cambiato avvocato perché non ha voluto fare la querela si testimoni che avevano detto il falso. il 28 dicembre 2019 con una motivazione insulsa il mio avvocato oltre a non dirmelo me lo ha tenuto nascosto fino alla sentenza di appello civile e me ne accorsi quando vidi la sentenza allegata all’appello dalla controparte e per questo ho perso anche l’appello civile perché hanno creduto ai testimoni e non hanno valutato le mie prove fotografiche e documentali… Avevo fatto presente al mio avvocato penalista che si sarebbe potuto fare qualcosa ma lui ha tenuto il punto fino alla fine…. Vi chiedo dopo aver fatto opposizione alla richiesta di archiviazione e dopo 2 giorni dall’udienza avuta con il GIP e la controparte il Giudice decide di archiviare senza una motivazione giusta il 28 dicembre COSA SI POTEVA FARE? ANCHE PERCHÈ I TESTIMONI CHE JANNO DETTO IL FALSO MI HANNO DENUNCIATO PER CALUNNIA… HO CHIESTO AL PM DI ESSERE INTERROGATA COSÌ ALMENO POTRÒ DIFENDERMI… AD APRILE 2021 AD OGGI ANCORA NON HO RICEVUTO LA CONVOCAZIONE È NORMALE? E SE VILESSI CAMBIARE AVVOCATO VOI POTETE INDICARMENE UNO BRAVO? CONOSCETE ANCHE UN AVVOCATO BRAVO RICORSISTA ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI? NEL RINGRAZIARVI ANTICIPATAMENTE CORDIALMENTE SALUTO

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