Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2110 codice civile: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità (1).
Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità (2) .
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.
Commento
Usi: [v. d. gen. 8]; Equità: [v. 1374].
Puerperio: periodo immediatamente successivo al parto: dura, in genere, 6-8 settimane. Dal punto di vista giuridico, al puerperio è equiparata la situazione di adozione o affidamento. Infatti nei primi sette mesi di vita del bambino, la tutela è estesa anche alle donne adottanti o affidatarie.
Previdenza: branca della legislazione sociale che ha come finalità la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi di menomazione o perdita della capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati, naturali (es.: vecchiaia) o connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa (es.: malattia con postumi invalidanti). Tale finalità viene attuata mediante un sistema di tipo assicurativo-mutualistico, basato su un meccanismo contributivo.
Assistenza: branca della legislazione sociale volta a prestare soccorso ai soggetti che non dispongono di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento (es.: gestanti o puerpere bisognose) o appartenenti a determinate categorie sociali (es.: inabili al lavoro) mediante l’erogazione di prestazioni in danaro e in natura.
A differenza delle prestazioni previdenziali, tali erogazioni prescindono dalla sussistenza di una determinata contribuzione versata dal beneficiario.
(1) Per i lavoratori dipendenti del settore privato, le prestazioni economiche sono gestite dall’I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), persona giuridica [v. Libro I, Titolo II], attraverso l’amministrazione delle principali assicurazioni obbligatorie [v. 1882, 2054]. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita, invece, dall’I.N.A.I.L.
(2) Il lavoratore ha diritto, in caso di infortunio o malattia, alla conservazione del posto per un certo periodo (cd. periodo di comporto) la cui durata è fissata dai contratti collettivi. Tale periodo viene computato nell’anzianità di servizio. A seconda dei contratti, il periodo di comporto può essere unico (cd. comporto secco) o può essere frazionato in periodi. Scaduto il periodo di comporto il datore di lavoro ha facoltà di licenziare il prestatore.
L’art. 2110 disciplina i casi di cd. sospensione del rapporto di lavoro, che determinano la temporanea sospensione delle reciproche prestazioni tra le parti (es.: in caso di malattia il prestatore non svolgerà attività lavorativa ed il datore non erogherà la retribuzione, salvo il trattamento previdenziale). Tale situazione è generata normalmente da una temporanea impossibilità della prestazione da parte del lavoratore (ammalato, infortunato etc.) e serve a tutelare direttamente interessi del lavoratore protetti anche sul piano costituzionale [art. 32 Cost.]. Se l’impossibilità fosse definitiva (non temporanea) non si avrebbe sospensione ma cessazione del rapporto di lavoro.
Giurisprudenza annotata
Malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e matrimonio
In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso è nullo per violazione della norma imperativa, di cui all'art. 2110 cod. civ., e non già temporaneamente inefficace, con differimento degli effetti al momento della maturazione del periodo stesso, sicché va ammessa la possibilità di rinnovazione dell'atto, in quanto, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema di cui all'art. 1423 cod. civ. Rigetta, App. Genova, 26/05/2011
Cassazione civile sez. lav. 18 novembre 2014 n. 24525
Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'INPS, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità, quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie. Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore (o la mancata prova dell'invio) all'INPS della certificazione, attestante la malattia, nel termine prescritto non può essere eccepita dal datore di lavoro, per giustificare il rifiuto di erogare l'indennità. Rigetta, App. Bari, 05/06/2012
Cassazione civile sez. VI 07 novembre 2014 n. 23765
Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro conseguente all'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; né le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia. Rigetta, App. Torino, 05/03/2013
Cassazione civile sez. lav. 27 ottobre 2014 n. 22753
L'art. 3, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, richiamando le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non derogate dal decreto stesso, e, quindi, anche il disposto dell'art. 2110 cod. civ., non conferisce, in caso di scadenza del contratto di formazione e lavoro, un diritto alla proroga automatica del termine ove si accerti che la sospensione del rapporto lavorativo durante il periodo di malattia, o di infortunio o per altre cause, non abbia inciso sulla particolare causa del contratto, ovvero sull'attività di formazione del lavoratore. Rigetta, App. L'Aquila, 02/11/2007
Cassazione civile sez. lav. 10 ottobre 2014 n. 21499
Ai fini del calcolo del periodo di comporto, si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi, che cadono nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso. Rigetta, App. Napoli, 26/09/2013
Cassazione civile sez. lav. 24 settembre 2014 n. 20106
Il lavoratore il quale, dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio, abbia acquisito la consapevolezza che l'Inail considera cessato lo stato di inabilità, per essergli stata sospesa l'erogazione della relativa indennità, e tuttavia, dopo la cessazione dello stato patologico dovuto ad infortunio, continui ad assentarsi dal lavoro, per la sopravvenienza di una malattia comune, sino a superare, in relazione a quest'ultima, il periodo di comporto e, quindi, venga licenziato per tale causa, non può invocare, per opporsi al licenziamento, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo contrattuale di correttezza e buona fede in relazione alla circostanza che questi, edotto del mutamento del titolo di assenza per comunicazione ricevutane dall'Inail, non abbia formulato un preventivo invito a riprendere la prestazione lavorativa pena il recesso, non potendo il lavoratore pretendere di utilizzare a proprio vantaggio la mancata informazione del datore sulle reali cause dell'assenza, in una situazione di acquisita consapevolezza della mancanza di un titolo per astenersi dal lavoro che potesse impedire la maturazione del periodo di comporto. Rigetta, App. Firenze, 30/12/2010
Cassazione civile sez. lav. 04 giugno 2014 n. 12563
Qualora il licenziamento intimato al ricorrente ai sensi dell’art. 2110 c.c. è illegittimo e va annullato, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 18 Stat. lav. (nella formulazione ante l. 92/2012, nella specie vigente all’epoca del recesso), disposizione della quale sussistono nella specie i presupposti applicativi, essendo i relativi requisiti dimensionali ampiamente soddisfatti.
Tribunale Monza sez. lav. 01 aprile 2014 n. 249
Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. Rigetta, App. Milano, 01/06/2011
Cassazione civile sez. lav. 10 ottobre 2013 n. 23063
ma se il lavoratore richiede il congedo parentale durante il periodo di preavviso per licenziamento, lo stesso si interrompe oppure no?
Ma è vero che dopo i 6 mesi di assenza per poter fare la chemioterapia viene bloccato lo stipendio?
Parlo del settore privato.
Grazie a chi mi aiuta