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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2157 codice civile: Diritto di preferenza del concedente

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
Commento
Mezzadria: [v. 2141]; Concedente: [v. 2141].
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