Questo sito contribuisce alla audience di
Virgilio
Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2175 codice civile: Perimento del bestiame

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1).
Commento
Soccidario: [v. 2170]; Causa non imputabile: [v. 2183].
(1) Se il bestiame perisce per causa imputabile al soccidario questi sarà tenuto al risarcimento dei danni a favore del soccidante. L’ammontare del danno verrà calcolato tenendo conto sia del valore del bestiame al momento del perimento sia del valore degli utili e dei prodotti che a causa del perimento non sono più realizzabili.
Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter: