Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2233 codice civile: Compenso

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Il compenso (1), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Commento
Avvocato: [v. 1261].
Praticante abilitato (patrocinatore): colui che, pur non essendo avvocato, è abilitato in virtù di determinati titoli (laurea in giurisprudenza e pratica legale per almeno un anno) e previo giuramento ad esercitare attività di difesa nei giudizi che si svolgono presso le preture (con la soppressione dell’ufficio del pretore, resta la sua abilitazione in base alle attribuzioni previgenti del pretore stesso ed innanzi ai giudici di pace).
(1) Nell’ articolo in esame viene usato il termine compenso e non corrispettivo (usato per il contratto d’opera) perché non si può valutare in precisi termini economici la prestazione intellettuale: ciò giustifica il richiamo al decoro della professione quale criterio ultimo per determinare il compenso.
Giurisprudenza annotata
Compensi
La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., deve essere stabilita nell'atto costitutivo o deve essere fissata dall'assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione. Cassa con rinvio, App. Venezia, 05/07/2007
Cassazione civile sez. II 27 ottobre 2014 n. 22761
In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi. Cassa con rinvio, App. Napoli, 12/03/2012
Cassazione civile sez. II 02 ottobre 2014 n. 20839
La disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. - nel testo in vigore prima della sostituzione ad opera dell'art. 2, comma 2 - bis, del decreto - legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 - nel prevedere la nullità del c.d. patto di quota lite si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo - contabile svolta dal consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.
Cassazione civile sez. II 02 ottobre 2014 n. 20839
In ambito di lavoro autonomo, ove le prestazioni siano state remunerate in base a compenso previamente pattuito, pur in misura inferiore a quanto stabilito dal tariffario professionale applicabile, non può trovare applicazione l'art. 2233 c.c., nella parte in cui prevede che il compenso spettante sia determinato dal giudice, ciò in quanto il potere di determinazione giudiziale del corrispettivo presuppone l'inesistenza di una pattuizione, non la sua insufficienza o difformità rispetto alle tariffe professionali.
Cassazione civile sez. lav. 11 settembre 2014 n. 19224
Per le prestazioni giornalistiche non esistono tariffe professionali, agli effetti dell'art. 2233 cod. civ., ma solo una tabella dei "compensi minimi", varata di anno in anno, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale, in assenza di specifiche disposizioni legislative che attribuiscano all'ordine dei giornalisti il potere di fissare compensi minimi inderogabili, ha carattere indicativo e non vincolante. Rigetta, App. Bolzano, 05/03/2007
Cassazione civile sez. II 31 marzo 2014 n. 7510
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza. Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007
Cassazione civile sez. II 20 febbraio 2014 n. 4081
In tema di procedimento per l’ottenimento del pagamento dovuto per l’assistenza legale prestata dall’avvocato, qualora si tratta di compenso da determinarsi sulla base di tariffe legali, ai sensi dell’art. 2233 c.c. non è necessario acquisire il parere da parte dell’ordine degli avvocati.
Tribunale Parma 14 agosto 2013 n. 1072
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art.1418 c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili a un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo a un interesse della categoria professionale.
Cassazione civile sez. II 24 giugno 2013 n. 15786
Ai sensi dell’art. 2233 c.c., ove il compenso dovuto al professionista non sia stato convenuto dalle parti, può essere determinato dal giudice sentito il parere dell’ordine professionale cui il professionista appartiene.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I 08 aprile 2013 n. 296
In merito alle professioni intellettuali, il compenso spettante per la prestazione d'opera intellettuale, secondo quanto disposto dall'art. 2233 c.c., se non è concordato dalle parti, deve essere determinato secondo le relative tariffe professionali e, solo in mancanza di queste, il giudice deve fare riferimento agli usi o determinarlo previa acquisizione del parere dell'associazione professionale di appartenenza. In mancanza della prova della convenzione fra le parti, dunque, occorre far riferimento alle tariffe professionali. In riferimento alla categoria degli avvocati, occorre precisare che, in relazione all'art. 41 d.m. Giustizia n. 140 del 2012, applicazione dell'art. 9, comma 2 d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri ivi previsti sono da applicare ogniqualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria opera, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in gran parte svolta in epoca precedente, ovvero sotto la vigenza delle tariffe abrogate. Ne consegue che le tariffe abrogate trovano applicazione allorché la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
Tribunale Foggia sez. I 02 febbraio 2013 n. 151