Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2264 codice civile: Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo (1).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 (2) e nel termine di tre mesi (3) dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo (4).
Commento
(1) Per terzo si intende una persona che non sia socia. Generalmente, però, la determinazione delle parti di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite è fatta ai sensi dell’articolo precedente [v. 2263].
(2) La prima parte del comma 2 dell’articolo in esame è stata interpretata nel senso che debba applicarsi l’intera disciplina dell’art. 1349.
(3) Il termine è di decadenza [v. 2964].
(4) Per esempio l’impugnazione della decisione del terzo non può essere proposta dal socio (amministratore) che ha distribuito agli altri soci gli utili calcolati in base alla decisione stessa.