Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2271 codice civile: Esclusione della compensazione

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
Sezione IV
Dello scioglimento della societa’
Commento
Compensazione: [v. 1241].
Giurisprudenza annotata
Compensazione
Il credito di un socio di una società di capitali (o di un terzo) nei confronti della società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario che impedisca in tal caso l'operatività della compensazione ex art. 1246 n. 5 c.c. D'altra parte, il divieto da ultimo menzionato in realtà si riferisce alla differente ipotesi contemplata dall'art. 2271 c.c., secondo cui non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio.
Tribunale Isernia 27 luglio 2004
Non è soggetto a compensazione il credito che un terzo ha verso una società in nome collettivo con un debito che il medesimo ha verso un socio della società stessa.
Corte appello Firenze 25 febbraio 1980
Società
Con la stipula del contratto di società si determina, anche nelle società di persone, un effetto di scambio tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale, con il trasferimento, per un verso, della titolarità dei beni - anche immobili - conferiti, dal patrimonio dei conferenti a quello della società, "soggetto di diritto" diverso e terzo rispetto ai soci; e con il parallelo ingresso, nel patrimonio del socio, dei diritti (mobiliari) riferibili alla titolarità della quota sociale.
Cassazione civile sez. I 28 febbraio 1998 n. 2252
La società regolare in nome collettivo, pur non essendo munita di personalità giuridica perfetta, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci, nei confronti sia dei soci stessi che dei terzi: non può, pertanto, ammettersi che i patrimoni personali dei soci e il patrimonio della società siano confusi.
Tribunale Milano 11 luglio 1994
Il socio non può compensare un debito personale assunto nei confronti di un terzo con il credito che nei confronti di questi vanti la società, poiché essa costituisce sempre, anche se priva di personalità giuridica, un autonomo soggetto di diritto.
Cassazione civile sez. II 02 dicembre 1993 n. 11956
Contratti agrari
Il principio stabilito dall'art. 2271 c.c. che esclude la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio, trova applicazione pure con riguardo all'impresa familiare coltivatrice, di cui all'art. 48 della legge n. 203 del 1982, ed opera anche, osservate le norme contenute negli art. 2267 e 2268, nel caso inverso di un terzo che sia creditore della detta impresa e debitore del singolo suo componente.
Cassazione civile sez. III 07 febbraio 1991 n. 1274