Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 2277 codice civile: Inventario

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
Commento
Rendiconto: [v. 2261].
Conto della gestione: documento simile al rendiconto, dal quale risultano le spese (uscite) ed i guadagni (entrate) della società, verificatisi tra il momento in cui fu presentato l’ultimo rendiconto e il momento in cui i liquidatori si sostituiscono agli amministratori (scambio delle consegne).
Documenti sociali: tutti i documenti della società (corrispondenza, fatture, atti) ed i libri contabili quali il libro giornale e quello degli inventari [v. 2215] se si tratta di società commerciale, il libro dei soci etc.
Inventario: atto con il quale si accerta l’entità e la consistenza di un patrimonio, in un determinato momento. In esso devono essere elencati tutti i beni mobili o immobili, i crediti, il denaro (stato attivo) e tutti i debiti (stato passivo).